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LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

La legge 120/2010 prevede la possibilità di sostituire le pene dell’arresto e dell’ammenda per guida in stato di ebbrezza, con la pena del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 54 del d.lgs. 274/2000.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Il ragguaglio della pena pecuniaria è di 250 € per un giorno di lavoro di pubblica utilità. Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l’attività lavorativa, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati.

In caso di svolgimento positivo, la confisca del veicolo viene revocata, la sospensione della patente ridotta alla metà ed il reato si estingue.

Normativa di riferimento

  • 186 comma 9-bis, 187 comma 8-bis e 224bis del Codice della Strada
  • 54 del D.lgs. 274/2000
  • 165 del Codice Penale.

Chi può richiedere il servizio

Il difensore del guidatore al quale è stato notificato il verbale di contestazione per guida in stato di ebbrezza.

Documentazione necessaria

  • Istanza in forma scritta.

Come funziona

Il difensore deve prendere contatti con il responsabile del progetto all’interno dell’ente convenzionato concordando la tipologia di lavoro e l’orario. L’ente può rifiutare la disponibilità all’inserimento nel caso non ritenesse la persona adeguata al tipo di lavoro proposto.

Raggiunto l’accordo tra la parte e l’ente gli stessi redigono una dichiarazione di disponibilità (sulla base del modello predisposto dall’ufficio GIP) che l’avvocato porterà all’udienza o all’ufficio che si occupa dei decreti penali per consentire al Giudice di sostituire la pena.

L'elenco degli enti convenzionati può essere consultato dal legale che presenta l'istanza presso la segreteria della Presidenza.

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • L’assistenza di un difensore è indispensabile.

Costi

  • nessuno.

Dove si richiede

Le istanze devono essere depositate presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e precisamente:

  • Cancelleria GIP/GUP, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanze 19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.
  • Cancelleria I Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 27, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria II Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 26, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria III Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 54, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria IV Sezione Penale, sede di Via Crispi n. 268, piano terra, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

INFORMAZIONI PER IL TESTIMONE

La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.

Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Nel caso in cui per il giorno dell’udienza in cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento.

In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.

L’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p..

Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.

L’art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.

Il permesso del datore di lavoro

Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso l’ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.

Chi può astenersi

Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare:

  • I prossimi congiunti dell'imputato (art. 307, c. 4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art. 199, c. 1 c.p.p.
  • Gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)
  • Gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)
  • I pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 201 c.p.p.), politico o militare.

Le sanzioni

Il testimone renitente o reticente si macchia di un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.).

Indennità e rimborsi

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità.

  • Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
  • Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
  • Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
  • Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
  • Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda.

Gli interessati devono presentare la domanda all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

FORMAZIONE ALBI GIUDICI POPOLARI (CORTE D’ASSISE)

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazionea sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.

Normativa di riferimento

  • L. 287/1951.

Chi può richiedere il servizio

Tutti i cittadini italiani che abbiano i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione necessaria

  • Domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di residenza nella quale si autocertifica di essere in possesso dei requisiti necessari.
  • Documento d’identità in corso di validità.

Come funziona

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello.
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:

  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise;
  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello.

Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.
Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.
Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assisee dei giudici popolari di corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti.
Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.
La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.
Successivamente, in pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.
In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi.
Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sé deigiudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Modulistica

  • Non disponibile.
  • Consultare il sito del Comune di residenza.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Nessuno.

Dove si richiede

  • Comune di residenza.

RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Il servizio riguarda la richiesta finalizzata a ottenere il pagamento delle spese di giustizia in materia penale relativamente a:

  • rimborsi delle spese di viaggio dovute ai testimoni nel processo penale;
  • competenze spettanti ai giudici popolari;
  • onorari e spese dovuti a periti e custodi nonché ai difensori di ufficio di persone irreperibili e/o insolvibili ovvero ammesse al gratuito patrocinio.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.

Chi può richiedere il servizio

  • Testimoni (privati cittadini e militari) [si veda anche la scheda riguardante la “Liquidazione indennità a testimone citato in un procedimento penale”]
  • Giudici onorari
  • Interpreti[si veda anche la scheda riguardante la “Richiesta di liquidazione per il consulente tecnico d’ufficio (CTU) e l’interprete nominato dal giudice penale”]
  • Periti [si veda anche la scheda riguardante la “Richiesta di liquidazione per il consulente tecnico d’ufficio (CTU) e l’interprete nominato dal giudice penale”]
  • Avvocati [si veda anche la scheda riguardante il “Patrocinio a spese dello stato in materia penale”]
  • Custodi di beni in sequestro [si veda anche la scheda riguardante la “Richiesta di liquidazione per il custode nominato dal giudice penale”].

Documentazione necessaria

  • Istanza in carta semplice, completa dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del beneficiario, corredata dai documenti attestanti le spese di cui si chiede il rimborso e dalla dichiarazione dell’attività svolta, con specifica delle indennità spettanti.

Come funziona

Nella domanda è sempre obbligatorio inserire, i seguenti dati:

  • nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi);
  • data e luogo di nascita
  • codice fiscale
  • indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.)
  • numero di telefono cellulare e telefono fisso
  • indirizzo e-mail correttamente scritto
  • Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri)
  • se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto daotto a dodici caratteri).

Modulistica

  • Istruzioni per beneficiari liquidazioni - dati da inserire in istanza e nella fattura
  • Per gli altri moduli si vedano le schede riguardanti il gratuito patrocinio, i testimoni, i CTU e i custodi.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Nessuno.

Dove si richiede

  • Per quanto riguarda i testimoni (privati cittadini e militari), si veda la scheda riguardante la “Liquidazione indennità a testimone citato in un procedimento penale”.
  • Per quanto riguarda gli interpreti e i CTU, si veda la scheda riguardante la “Richiesta di liquidazione per il consulente tecnico d’ufficio (CTU) e l’interprete nominato dal giudice penale”.
  • Per quanto riguarda il gratuito patrocinio si veda la scheda riguardante il “Patrocinio a spese dello stato in materia penale”.
  • Per quanto riguarda la difesa d’Ufficio la domanda deve essere presentata all’Ufficio Liquidazioni, Via Francesco Crispi n. 268, piano secondo, stanza 59.
  • Per quanto riguarda i custodi di beni in sequestro, si veda la scheda riguardante la “Richiesta di liquidazione per il custode nominato dal giudice penale”.

Lista degli allegati

Allegati

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO (CTU) E DEI PERITI [PENALE]

Per la descrizione di questo servizio, si veda la scheda denominata “Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e dei periti”, riportata nella sezione “Altri servizi”.


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