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OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Un procedimento può essere definito con decreto penale di condanna quando è applicata la sanzione della sola pena pecuniaria (anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva), senza contraddittorio, senza cioè che sia sentito l’indagato, (senza dunque udienza preliminare, né dibattimentale) e su richiesta esclusiva del PM.
La richiesta motivata del PM è presentata al giudice per le indagini preliminari alla quale il reato è attribuito "entro il termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona di reato" (art. 459 c.p.p.) è iscritto nel registro delle notizie, con l’indicazione della misura della pena.
Avverso il decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso per contestare la condanna.
Se manca l’opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto di penale di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto.

Normativa di riferimento

  • Artt. 461, 464 e 557 del Codice di Procedura Penale.

Chi può richiedere il servizio

  • L’imputato
  • Il difensore

Documentazione necessaria

La dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna deve essere presentata mediante istanza in carta semplice che deve indicare, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:

  • estremi del decreto di condanna
  • data del decreto di condanna
  • giudice che ha emesso il decreto.

Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d’ufficio.

Come funziona

Attraverso l’opposizione al decreto penale di condanna, l’imputato può richiedere:

  • il giudizio immediato: il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 del Codice di Procedura Penale, fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
  • il giudizio abbreviato: il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti. Nel giudizio si osservano le disposizioni previste dagli artt. 438 e segg. del Codice di Procedura Penale. Il giudice decide allo stato degli atti e la pena irrogata può essere ridotta fino ad un massimo di 1/3.
  • l’applicazione della pena su richiesta: rito speciale che prevede l’accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrogare; il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé dandone avviso alle parti. Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette il decreto di giudizio immediato ex art. 456 del Codice di Procedura Penale.

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni (sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del Codice di Procedura Penale, si può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ed estinzione del reato in caso di esito positivo della prova (art. 168 bis, 464 bis del Codice di Procedura Penale). Inoltre, nel caso di contravvenzione punita con la pena dell’ammenda, sola o alternativa all’arresto, è possibile avanzare istanza di oblazione, il cui pagamento estingue il reato (artt. 162, 162 bis del Codice penale., 141 disp. attuaz. del Codice di Procedura Penale);

Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all’opposizione:

  • l’imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione della pena), né presentare domanda di oblazione o di sospensione del processo con messa alla prova;
  • il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Nessuno.

Dove si richiede

L’atto di opposizione si deposita presso l’Ufficio Decreti Penali, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 17, 19 e 20, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

L’impugnazione può essere depositata anche presso la cancelleria di altro Tribunale, oppure può essere inviata al Tribunale di Catania a mezzo raccomandata.

PAGAMENTO DEL DECRETO PENALE

Quando un decreto penale diviene esecutivo, si può procedere al pagamento.

Normativa di riferimento

  • Artt. 459 e segg. del Codice di Procedura Penale
  • Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.

Chi può richiedere il servizio

  • L’imputato
  • Il difensore

Documentazione necessaria

  • Modello F23

Come funziona

Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto (15 giorni dalla notifica se non viene opposto).
Se si vuole, si può pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo). Per effettuare tale pagamento, l’interessato, anche prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica), si può rivolgere all'Ufficio Decreti Penali. Dopo l’esecutività, l’interessato deve rivolgersi all’Ufficio Recupero Crediti.
Il pagamento può essere effettuato presso un ufficio postale o una banca, utilizzando il modello F23.
Lo scopo del pagamento spontaneo è quello di evitare l’iscrizione a ruolo, con i costi aggiuntivi connessi.
Al fine di evitare l’avvio della procedura amministrativa di iscrizione a ruolo per il recupero del credito da parte dello Stato con annesse spese a carico del destinatario della cartella esattoriale, una volta eseguito il pagamento della sanzione con le modalità sopra indicate, è necessario depositare in cancelleria l’originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all’interessato (copia del Modello F23 con il timbro della Banca/Ufficio Postale presso il quale è stato eseguito il pagamento).

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

La proceduraesente da contributo unificato. Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella, l’importo da pagare è pari alla pena pecuniaria più i diritti di notifica (€ 5,88). Se si paga oltre i 60 giorni, l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora.

Dove si richiede

Prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica) presso l’Ufficio Decreti Penali, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze 17, 19, 20 e 21, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica) presso l’Ufficio 1ASG, via Francesco Crispi n. 268, piano secondo, stanze 35 e 36, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00

PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PER MISURE DI PREVENZIONE

Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura, versi, nei termini indicati nel decreto applicativo, una somma di danaro a titolo di cauzione, allo scopo di costituire un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Normativa di riferimento

  • Art. 31 del Codice antimafia (D.lgs. 159/2011).

Chi può richiedere il servizio

  • La persona sottoposta a misura di prevenzione

Documentazione necessaria

  • Modello F23

Come funziona

Il pagamento deve essere effettuato presso un ufficio postale o una banca, utilizzando il modello F23, su cui vanno riportati i seguenti dati:

  • Generalità dell’interessato
  • Numero del procedimento
  • Ufficio o ente: codice 9BX, subcodice MP
  • Codice territoriale: C351
  • Codice tributo: 1AET
  • Descrizione: Misura prevenzione PS. Cauzione da depositare su conto corrente infruttifero n. 20134, denominato con D.L. 269/03 “Incassi e pagamenti a favore Cassa Ammende”

N.B.: Dopo aver effettuato il pagamento consegnare o spedire la ricevuta del modello F23 al tribunale di Catania Ufficio Misure di Prevenzione.

Modulistica

  • Modello F23, disponibile presso istituti bancari e postali.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Importo della cauzione ed eventuali spese bancarie o postali.

Dove si consegna la quietanza

Cancelleria Misure di Prevenzione, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 37 bis, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

OBLAZIONE PENALE

È possibile estinguere il reato pagando una somma di denaro secondo quanto stabilito dalla legge nei seguenti casi:

  • contravvenzioni punite con la sola ammenda, mediante il pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 del Codice Penale);
  • contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda, mediante il pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 bis del Codice Penale).

Normativa di riferimento

  • 141 Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Penale (D.lgs. 271/89)
  • Art. 162 e 162 bis del Codice Penale.

Chi può richiedere il servizio

  • L’imputato
  • Il difensore

Documentazione necessaria

  • Istanza scritta in carta semplice.

Come funziona

L’interessato, può ricevere un avviso, riguardante la facoltà di essere ammesso al pagamento dell’oblazione allo scopo di estinguere il reato, dai seguenti soggetti:

  • Pubblico Ministero, prima della presentazione della richiesta di decreto penale;
  • Giudice, contestualmente al decreto penale di condanna.

La domanda di oblazione può essere proposta dall'indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore e si presenta:

  • durante le indagini preliminari, al Pubblico Ministero (che la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al Giudice per le Indagini Preliminari);
  • ciò vale anche quando il Pubblico Ministero, prima di presentare richiesta di decreto penale di condanna, ha avvisato l'interessato della facoltà di chiedere, prima che sia emesso tale decreto, di essere ammesso all'oblazione, il cui pagamento estingue il reato;
  • se non è stato dato l'avviso di cui sopra, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato, nel qual caso la domanda di oblazione deve essere presentata al G.I.P. contestualmente all'atto di opposizione al decreto penale di condanna;
  • negli altri casi, concluse le indagini, la domanda si presenta al Giudice che procede, prima dell'apertura del dibattimento;
  • tuttavia, se nel dibattimento l'originaria imputazione viene modificata in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per richiederla [N.B.: se la suddetta modifica avviene soltanto in sentenza, la richiesta di oblazione è ammissibile solo se la difesa dell'imputato l’ha proposta nelle sue conclusioni contestualmente chiedendo al Giudice di dare al fatto una diversa qualificazione che consentisse l'oblazione: v. Cassazione, Sez. Unite Penali, sent. 28/02/2006 n. 7645 e sent. 22/07/2014, n. 32351];
  • la domanda respinta all'apertura del dibattimento può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento stesso; e, se ancora viene respinta con la sentenza, l'imputato può appellare sostenendo l'erroneità della decisione in ordine al rigetto della domanda di oblazione (art. 604, comma 7, Codice di Procedura Penale).

Ricevuta l’istanza, il Giudice laddove necessario acquisisce il parere del Pubblico Ministero e, dandone avviso all'interessato, pronuncia un’ordinanza che può essere:

  • di ammissione all’oblazione con indicazione della somma dovuta per estinguere il reato;
  • di diniego, con la disposizione, ove ne ricorrano i presupposti, della restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Il Giudice titolare del procedimento, in caso di ammissione all’oblazione, emette un’ordinanza con cui determina l’importo e il termine del versamento, disponendo chesiano inviati all’interessato:

  • l’avviso di ammissione all’oblazione
  • la “distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia” contenente i dati del procedimento, la somma fissata a titolo di oblazione, le spese processuali “forfetizzate” da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento (Mod. F23).

Un volta effettuato il pagamento presso un ufficio postale o una banca, l’interessato (o persona da questi delegata) deve depositare presso la cancelleria della sezione G.I.P. una copia del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell’istituto presso il quale è stato eseguito il pagamento.

Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza. Quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiede al Giudice l’archiviazione del procedimento.

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Nessuno.

Dove si richiede

A seconda dei casi indicati nella sezione “Come funziona” di questa scheda, la richiesta deve essere depositata presso:

  • Cancelleria GIP/GUP, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanze 19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Informazioni sull’ubicazione delle cancelleria del Giudice titolare del procedimento possono essere richieste all’Ufficio Ruolo Generale GIP/GUP, piano terra, stanza n. 7.
  • Cancelleria del Giudice del Dibattimento:
  • Cancelleria I Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 27, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria II Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 26, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria III Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 54, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria IV Sezione Penale, sede di Via Crispi n. 268, piano terra, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Piano :

Secondo

Stanza :

37

Orario al pubblico:

dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Ubicazione:

Ufficio Corpi di reato, Catania, Via Crispi n. 268

RESTITUZIONE CORPI DI REATO

È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l’ufficio giudiziario o presso terzi al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.

Normativa di riferimento

  • 262, 264, 676 del Codice di Procedura Penale
  • Artt. 84 e segg. del Codice di Procedura Penale

Chi può richiedere il servizio

  • Indagati/imputati
  • Difensori delle parti;
  • Terzi proprietari del bene sequestrato

Documentazione necessaria

Istanza scritta in carta semplice corredata da:

  • copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione
  • documento d’identità del richiedente
  • licenza di valido porto d’armi (in caso di restituzione di armi).

Beni custoditi presso l’Ufficio corpi di reato.
L’istanza di restituzione deve indicare:

  • numero del procedimento penale;
  • dati dell’istante proprietario del bene;
  • ragioni a supporto della restituzione (con relativa documentazione);
  • elenco dettagliato dei beni di cui si richiede la restituzione,
  • l’eventuale grado di parentela
  • i dati anagrafici del richiedente.

In caso di restituzione di armi, occorre esibire licenza di valido porto d’armi. Nel caso in cui non la persona non sia in possesso della licenza di valido porto d’armi, perché scaduta, l’avente diritto potrà ritirare l’arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d’armi e documento d’identità (solo nell’ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico).

Nel caso in cui l’avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione.

Beni custoditi presso terzi

L’avente diritto deve recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito dei seguenti documenti:

  • copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione,
  • avviso dell’Ufficio Corpi di Reato competente
  • documento d’identità.

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

La procedura è esente da contributo unificato.
In caso di condanna, la restituzione avviene previo il pagamento delle spese di custodia. Le spese di custodia sono dovute in ogni caso dall’avente diritto alla restituzione (quindi anche non sia intervenuta sentenza di condanna) per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di restituzione.

Dove si richiede

Ufficio Corpi di reato, Catania, Via Crispi n. 268, piano secondo, stanza n. 37, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.


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