OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA
Un procedimento può essere definito con decreto penale di condanna quando è applicata la sanzione della sola pena pecuniaria (anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva), senza contraddittorio, senza cioè che sia sentito l’indagato, (senza dunque udienza preliminare, né dibattimentale) e su richiesta esclusiva del PM.
La richiesta motivata del PM è presentata al giudice per le indagini preliminari alla quale il reato è attribuito "entro il termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona di reato" (art. 459 c.p.p.) è iscritto nel registro delle notizie, con l’indicazione della misura della pena.
Avverso il decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso per contestare la condanna.
Se manca l’opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto di penale di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto.
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Documentazione necessaria
La dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna deve essere presentata mediante istanza in carta semplice che deve indicare, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d’ufficio.
Come funziona
Attraverso l’opposizione al decreto penale di condanna, l’imputato può richiedere:
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni (sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del Codice di Procedura Penale, si può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ed estinzione del reato in caso di esito positivo della prova (art. 168 bis, 464 bis del Codice di Procedura Penale). Inoltre, nel caso di contravvenzione punita con la pena dell’ammenda, sola o alternativa all’arresto, è possibile avanzare istanza di oblazione, il cui pagamento estingue il reato (artt. 162, 162 bis del Codice penale., 141 disp. attuaz. del Codice di Procedura Penale);
Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all’opposizione:
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Costi
Dove si richiede
L’atto di opposizione si deposita presso l’Ufficio Decreti Penali, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 17, 19 e 20, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.
L’impugnazione può essere depositata anche presso la cancelleria di altro Tribunale, oppure può essere inviata al Tribunale di Catania a mezzo raccomandata.
PAGAMENTO DEL DECRETO PENALE
Quando un decreto penale diviene esecutivo, si può procedere al pagamento.
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Documentazione necessaria
Come funziona
Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto (15 giorni dalla notifica se non viene opposto).
Se si vuole, si può pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo). Per effettuare tale pagamento, l’interessato, anche prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica), si può rivolgere all'Ufficio Decreti Penali. Dopo l’esecutività, l’interessato deve rivolgersi all’Ufficio Recupero Crediti.
Il pagamento può essere effettuato presso un ufficio postale o una banca, utilizzando il modello F23.
Lo scopo del pagamento spontaneo è quello di evitare l’iscrizione a ruolo, con i costi aggiuntivi connessi.
Al fine di evitare l’avvio della procedura amministrativa di iscrizione a ruolo per il recupero del credito da parte dello Stato con annesse spese a carico del destinatario della cartella esattoriale, una volta eseguito il pagamento della sanzione con le modalità sopra indicate, è necessario depositare in cancelleria l’originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all’interessato (copia del Modello F23 con il timbro della Banca/Ufficio Postale presso il quale è stato eseguito il pagamento).
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Costi
La proceduraesente da contributo unificato. Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella, l’importo da pagare è pari alla pena pecuniaria più i diritti di notifica (€ 5,88). Se si paga oltre i 60 giorni, l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora.
Dove si richiede
Prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica) presso l’Ufficio Decreti Penali, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze 17, 19, 20 e 21, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.
Dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica) presso l’Ufficio 1ASG, via Francesco Crispi n. 268, piano secondo, stanze 35 e 36, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PER MISURE DI PREVENZIONE
Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura, versi, nei termini indicati nel decreto applicativo, una somma di danaro a titolo di cauzione, allo scopo di costituire un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
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Documentazione necessaria
Come funziona
Il pagamento deve essere effettuato presso un ufficio postale o una banca, utilizzando il modello F23, su cui vanno riportati i seguenti dati:
N.B.: Dopo aver effettuato il pagamento consegnare o spedire la ricevuta del modello F23 al tribunale di Catania Ufficio Misure di Prevenzione.
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Dove si consegna la quietanza
Cancelleria Misure di Prevenzione, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 37 bis, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.
OBLAZIONE PENALE
È possibile estinguere il reato pagando una somma di denaro secondo quanto stabilito dalla legge nei seguenti casi:
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Documentazione necessaria
Come funziona
L’interessato, può ricevere un avviso, riguardante la facoltà di essere ammesso al pagamento dell’oblazione allo scopo di estinguere il reato, dai seguenti soggetti:
La domanda di oblazione può essere proposta dall'indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore e si presenta:
Ricevuta l’istanza, il Giudice laddove necessario acquisisce il parere del Pubblico Ministero e, dandone avviso all'interessato, pronuncia un’ordinanza che può essere:
Il Giudice titolare del procedimento, in caso di ammissione all’oblazione, emette un’ordinanza con cui determina l’importo e il termine del versamento, disponendo chesiano inviati all’interessato:
Un volta effettuato il pagamento presso un ufficio postale o una banca, l’interessato (o persona da questi delegata) deve depositare presso la cancelleria della sezione G.I.P. una copia del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell’istituto presso il quale è stato eseguito il pagamento.
Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza. Quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiede al Giudice l’archiviazione del procedimento.
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Dove si richiede
A seconda dei casi indicati nella sezione “Come funziona” di questa scheda, la richiesta deve essere depositata presso:
Piano :
Secondo
Stanza :
37
Orario al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.
Ubicazione:
Ufficio Corpi di reato, Catania, Via Crispi n. 268
RESTITUZIONE CORPI DI REATO
È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l’ufficio giudiziario o presso terzi al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.
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Documentazione necessaria
Istanza scritta in carta semplice corredata da:
Beni custoditi presso l’Ufficio corpi di reato.
L’istanza di restituzione deve indicare:
In caso di restituzione di armi, occorre esibire licenza di valido porto d’armi. Nel caso in cui non la persona non sia in possesso della licenza di valido porto d’armi, perché scaduta, l’avente diritto potrà ritirare l’arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d’armi e documento d’identità (solo nell’ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico).
Nel caso in cui l’avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione.
Beni custoditi presso terzi
L’avente diritto deve recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito dei seguenti documenti:
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Costi
La procedura è esente da contributo unificato.
In caso di condanna, la restituzione avviene previo il pagamento delle spese di custodia. Le spese di custodia sono dovute in ogni caso dall’avente diritto alla restituzione (quindi anche non sia intervenuta sentenza di condanna) per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di restituzione.
Dove si richiede
Ufficio Corpi di reato, Catania, Via Crispi n. 268, piano secondo, stanza n. 37, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.