RICHIESTA DI INFORMAZIONI E COPIE ATTI SU PROCEDIMENTI PENALI
La persona soggetta alle indagini o l’imputato possono accedere, in prima persona o tramite il proprio difensore, agli atti depositati riguardanti il procedimento penale che li riguarda.
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Documentazione necessaria
La richiesta può essere fatta verbalmente dalla persona indagata, dal difensore o dall’imputato, previa esibizione del documento d’identità e della procura conferita dal cliente (per gli avvocati).
Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un’istanza scritta e motivata in carta semplice.
Come funziona
Occorre presentare domanda in carta semplice finalizzata ad ottenere il rilascio delle copie degli atti giudiziari, che devono essere precisamente individuati dal richiedente, specificando il numero e l’anno di iscrizione a ruolo del procedimento. La domanda presentata da parti terze deve ricevere l’autorizzazione del giudice.
Le copie possono essere:
Le copie senza diritti di urgenza vengono rilasciate in un tempo non inferiore ai tre giorni lavorativi. Le copie urgenti vengono rilasciate in un tempo massimo di due giorni lavorativi (escluso il giorno della prenotazione), con triplicazione dei diritti dovuti.
Se l’originale del fascicolo è digitalizzato, può essere richiesta copia su supporto magnetico (compact disc).
Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizza questa fase. Informazioni e copie di atti possono, tuttavia, essere fornite al cittadino che non è parte del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell’autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.
Modulistica
Assistenza legale
Costi
I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i “Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015” riportata nella sezione “Allegati” di questa Guida).
Le copie di atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti penali sono esenti da bolli amministrativi.
Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell’esenzione dai Diritti di Copia.
Sono esenti dal pagamento dei Diritti di Copia gli ammessi a gratuito patrocinio.
Dove si richiede
Durante la fase delle indagini preliminari, prima dell’emissione della sentenza, la richiesta va effettuata presso la Cancelleria del Giudice titolare del procedimento, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanze 19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Dopo l’emissione della sentenza, la richiesta va effettuata presso l’Ufficio Esecuzioni GIP/GUP, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 11, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Informazioni sull’ubicazione della cancelleria del Giudice titolare del procedimento possono essere richieste all’Ufficio Ruolo Generale GIP/GUP, piano terra, stanza n. 7.
Durante il giudizio di primo grado, la richiesta va effettuata presso la Cancelleria del Giudice titolare del procedimento:
Dopo l’emissione della sentenza e prima dell’inoltro alla Corte d’Appello o in Cassazione (se trattasi di sentenza impugnata), oppure prima della trasmissione all’Ufficio Archivio Penale e Rilascio Copie (se trattasi di sentenza irrevocabile), la richiesta va effettuata presso l’Ufficio Post Dibattimento / Esecuzione, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 28, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 (N.B.: se il fascicolo è stato trasferito all’Ufficio Archivio penale e Rilascio Copie, la richiesta deve essere effettuata presso tale ufficio, sito al piano terra, stanza n. 74, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00).
Per quanto riguarda i procedimenti davanti alla Corte d’Assise, la richiesta va effettuata presso la Cancelleria della Corte d’Assise, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 64-68, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
RICHIESTA COPIA SENTENZE, DECRETI MISURE DI PREVENZIONE, ORDINANZE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME
È la richiesta finalizzata all’ottenimento di copia della sentenza, o del decreto, o dell’ordinanza successivamente al deposito della stessa.
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Documentazione necessaria
La richiesta può essere fatta per iscritto in carta semplice dalle parti e dai loro avvocati, previa esibizione del documento d’identità e della procura conferita dal cliente (per gli avvocati).
Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un’istanza scritta e motivata in carta semplice.
Come funziona
La richiesta, redatta in carta semplice, deve contenere l’indicazione del numero e dell’anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie.
Le copie possono essere:
Le copie senza diritti di urgenza vengono rilasciate in un tempo non inferiore ai tre giorni lavorativi. Le copie urgenti vengono rilasciate in un tempo massimo di due giorni lavorativi (escluso il giorno della prenotazione), con triplicazione dei diritti dovuti.
Se l’originale del fascicolo è digitalizzato, può essere richiesta copia su supporto magnetico (compact disc).
Modulistica
Assistenza legale
Costi
I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i “Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015” riportata nella sezione “Allegati” di questa Guida).
Le copie di atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti penali sono esenti da bolli amministrativi.
Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell’esenzione dai Diritti di Copia.
Sono esenti dal pagamento dei Diritti di Copia gli ammessi a gratuito patrocinio.
Dove si richiede
RICHIESTA COPIA FASCICOLI ARCHIVIATI
È la richiesta finalizzata all’ottenimento di copia degli atti contenuti nei fascicoli e delle sentenze divenute esecutive, successivamente al loro trasferimento in archivio.
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Documentazione necessaria
La richiesta può essere fatta per iscritto in carta semplice dalle parti e dai loro avvocati, previa esibizione del documento d’identità e della procura conferita dal cliente (per gli avvocati).
Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un’istanza scritta e motivata in carta semplice.
Come funziona
La richiesta, redatta in carta semplice, deve contenere l’indicazione del numero e dell’anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie.
Le copie possono essere:
Le copie senza diritti di urgenza vengono rilasciate in un tempo non inferiore ai tre giorni lavorativi. Le copie urgenti vengono rilasciate in un tempo massimo di due giorni lavorativi (escluso il giorno della prenotazione), con triplicazione dei diritti dovuti.
Se l’originale del fascicolo è digitalizzato, può essere richiesta copia su supporto magnetico (compact disc).
Modulistica
Assistenza legale
Costi
I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i “Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015” riportata nella sezione !Allegati” di questa Guida).
Le copie di atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti penali sono esenti da bolli amministrativi.
Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell’esenzione dai Diritti di Copia.
Sono esenti dal pagamento dei Diritti di Copia gli ammessi a gratuito patrocinio.
Dove si richiede
RICHIESTA COPIA FASCICOLI ARCHIVIATI
È la richiesta finalizzata all’ottenimento di copia degli atti contenuti nei fascicoli e delle sentenze divenute esecutive, successivamente al loro trasferimento in archivio.
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Documentazione necessaria
La richiesta può essere fatta per iscritto in carta semplice dalle parti e dai loro avvocati, previa esibizione del documento d’identità e della procura conferita dal cliente (per gli avvocati).
Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un’istanza scritta e motivata in carta semplice.
Come funziona
La richiesta, redatta in carta semplice, deve contenere l’indicazione del numero e dell’anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie.
Le copie possono essere:
Le copie senza diritti di urgenza vengono rilasciate in un tempo non inferiore ai tre giorni lavorativi. Le copie urgenti vengono rilasciate in un tempo massimo di due giorni lavorativi (escluso il giorno della prenotazione), con triplicazione dei diritti dovuti.
Se l’originale del fascicolo è digitalizzato, può essere richiesta copia su supporto magnetico (compact disc).
Modulistica
Assistenza legale
Costi
I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i “Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015” riportata nella sezione !Allegati” di questa Guida).
Le copie di atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti penali sono esenti da bolli amministrativi.
Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell’esenzione dai Diritti di Copia.
Sono esenti dal pagamento dei Diritti di Copia gli ammessi a gratuito patrocinio.
Dove si richiede
INCIDENTE DI ESECUZIONE
L’incidente di esecuzione è uno schema procedimentale che si utilizza nelle questioni che insorgono nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali. Le parti interessate o il Pubblico Ministero, nella fase esecutiva, possono rivolgersi al Giudice dell’esecuzione per ottenere specifiche decisioni relative ai decreti penali, alle ordinanze e alle sentenze divenute irrevocabili (ad esempio: richieste di indulto, di amnistia, di riconoscimento di reato continuato, di unificazione delle pene concorrenti, di inesistenza o non esecutività del presunto titolo esecutivo, ecc.).
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Documentazione necessaria
Come funziona
Dopo il deposito dell’istanza, la Cancelleria, verificata la competenza territoriale, la trasmette al giudice competente.
Il giudice, a seconda dei casi, decide de plano (es.: indulto, amnistia, morte del reo, decorso del tempo), oppure procede con rito camerale (es.: revoca dei benefici, riconoscimento del reato continuato, correzione di errore materiale). Per gli incidenti di esecuzione, a differenza del rito camerale ordinario, è necessaria la partecipazione all’udienza del Pubblico Ministero e del difensore. L’interessato, che ne faccia richiesta, deve essere sempre sentito, eventualmente a mezzo del magistrato di sorveglianza se detenuto altrove.
Modulistica
Assistenza legale
Costi
Se si vuole la certificazione del deposito, occorre una marca da bollo da € 3,54.
Dove si richiede
Le istanze riguardanti gli incidenti di esecuzione relativi ai provvedimenti del GIP/GUP vanno depositate presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanze 19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Dopo l’emissione della sentenza, la richiesta va effettuata presso l’Ufficio Esecuzioni GIP/GUP, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 11, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Informazioni sull’ubicazione della cancelleria del Giudice titolare del procedimento possono essere richieste all’Ufficio Ruolo Generale GIP/GUP, piano terra, stanza n. 7.
Le istanze riguardanti gli incidenti di esecuzione relativi ai provvedimenti del Giudice del Dibattimento vanno depositate presso la Cancelleria del Giudice titolare del procedimento:
Per quanto riguarda i procedimenti davanti alla Corte d’Assise, la richiesta va depositata presso la Cancelleria della Corte d’Assise, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 64-68, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.