Benvenuto sul sito del Tribunale di Catania

Tribunale di Catania - Ministero della Giustizia

Tribunale di Catania
Ti trovi in:

Persona

Piano :

Piano Primo

Stanza :

Stanza 56

Responsabile:

Giovanna Francesca Cacopardo, Direttore Amministrativo, Direttore Amministrativo

giovanna.cacopardo@giustizia.it

volgiurisdizione.tribunale.catania@giustiziacert.it

095/366525

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Volontaria Giurisdizione"

Il servizio si rivolge a coloro che vogliono richiedere passaporto o carta d’identità validi per l’espatrio, e rientrano nelle seguenti categorie:

  • GENITORE di figli che sono minorenni al quale manca l’assenso dell’altro genitore (figli legittimi o naturali, genitori coniugati, separati o divorziati);
  • MINORE quando manca l’assenso di uno o di entrambi i genitori;
  • PERSONE sottoposte a tutela prive dell’assenso di chi la esercita.

L’autorizzazione nei confronti del genitore di minori non è necessaria se il genitore è titolare esclusivo della potestà sul figlio.

Normativa di riferimento

  • Art. 24 della legge 3/2003.

Chi può richiedere il servizio

Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell’assenso di colui che la esercita.

Documentazione necessaria

  • copia autentica della sentenza di separazione o divorzio;
  • decreto del Tribunale per i Minori relativo all’affidamento;
  • certificazione attestante l’eventuale irreperibilità dell’altro genitore.

Come funziona

L’istanza deve essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza del minore, se il minore risiede all’estero, allora è competente l’autorità consolare del paese di residenza. Il Giudice tutelare di norma fissa un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell’altro genitore, salvo che quest’ultimo sia irreperibile e nel caso in cui è pendente un giudizio di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio l’istanza deve essere presentata al medesimo giudice, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c.

Modulistica

  • Autorizzazione al rilascio documento valido per l’espatrio

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Contributo unificato da 98 € (non dovuto se l’istanza è nell’interesse esclusivo del minore);
  • marca da bollo da € 27,00.    

Lista degli allegati

Allegati

Piano :

Piano Primo

Stanza :

Stanza 56

Responsabile:

Giovanna Francesca Cacopardo, Direttore Amministrativo, Direttore Amministrativo

giovanna.cacopardo@giustizia.it

volgiurisdizione.tribunale.catania@giustiziacert.it

095/366525

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Volontaria Giurisdizione"

Autorizzazione a vendere beni dell'eredità beneficiata di proprietà dell'incapace

La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.
Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.
Gli atti che richiedono autorizzazione sono:

  • la vendita di beni mobili o immobili;
  • il procedere a divisioni;
  • operare compromessi, transazioni o accettare concordati.

Per la vendita di beni mobili facenti parte dell’eredità, la domanda si presenta al Giudice Monocratico.
Per la vendita dei beni immobili o procedere a divisioni di beni che fanno parte di una eredità accettata con beneficio di inventario la domanda si presenta al Tribunale.

Normativa di riferimento

  • Codice Civile articoli 320 5° comma – 375 – 394 – 424 – 411 – 493.
  • Codice di procedura civile artt. 747 - 748.

Chi può richiedere il servizio

  • I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l’incapace.

Documentazione necessaria

  • Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
  • copia dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
  • copia semplice del verbale di inventario;
  • originale della perizia di stima del bene asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.

Come funziona

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Giudice Monocratico o al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di apertura della successione.

La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.

Dopo il deposito della domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’ufficio richiede un parere (obbligatorio ma non vincolante) da parte del Giudice Tutelare (e del PM nel caso di minori): il parere viene apposto sulla domanda.

Qualora il luogo di residenza del minore o del tutore sia diverso da quello dell’apertura della successione, unitamente alla domanda l’istante dovrà presentare il parere del Giudice Tutelare del luogo ove risiede il minore o il tutore.

Ottenuta l’autorizzazione le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione.

Modulistica

  • Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore. 

Assistenza legale

  • L’assistenza legale non è obbligatoria.

Costi

  • Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati
  • marca da bollo da € 27,00

 

Lista degli allegati

Allegati

Piano :

Piano Primo

Stanza :

Stanza 56

Responsabile:

Giovanna Francesca Cacopardo, Direttore Amministrativo, Direttore Amministrativo

giovanna.cacopardo@giustizia.it

volgiurisdizione.tribunale.catania@giustiziacert.it

095/366525

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Volontaria Giurisdizione"

Autorizzazione a vendere beni dell'eredità beneficiata di proprietà dell'incapace

La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.
Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.
Gli atti che richiedono autorizzazione sono:

  • la vendita di beni mobili o immobili;
  • il procedere a divisioni;
  • operare compromessi, transazioni o accettare concordati.

Per la vendita di beni mobili facenti parte dell’eredità, la domanda si presenta al Giudice Monocratico.
Per la vendita dei beni immobili o procedere a divisioni di beni che fanno parte di una eredità accettata con beneficio di inventario la domanda si presenta al Tribunale.

Normativa di riferimento

  • Codice Civile articoli 320 5° comma – 375 – 394 – 424 – 411 – 493.
  • Codice di procedura civile artt. 747 - 748.

Chi può richiedere il servizio

  • I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l’incapace.

Documentazione necessaria

  • Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
  • copia dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
  • copia semplice del verbale di inventario;
  • originale della perizia di stima del bene asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.

Come funziona

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Giudice Monocratico o al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di apertura della successione.

La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.

Dopo il deposito della domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’ufficio richiede un parere (obbligatorio ma non vincolante) da parte del Giudice Tutelare (e del PM nel caso di minori): il parere viene apposto sulla domanda.

Qualora il luogo di residenza del minore o del tutore sia diverso da quello dell’apertura della successione, unitamente alla domanda l’istante dovrà presentare il parere del Giudice Tutelare del luogo ove risiede il minore o il tutore.

Ottenuta l’autorizzazione le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione.

Modulistica

  • Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore. 

Assistenza legale

  • L’assistenza legale non è obbligatoria.

Costi

  • Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati
  • marca da bollo da € 27,00

 

Lista degli allegati

Allegati

Piano :

Piano Primo

Stanza :

Stanza 56

Responsabile:

Giovanna Francesca Cacopardo, Direttore Amministrativo, Direttore Amministrativo

giovanna.cacopardo@giustizia.it

volgiurisdizione.tribunale.catania@giustiziacert.it

095/366525

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Volontaria Giurisdizione"

Autorizzazione a vendere beni dell'eredità beneficiata di proprietà dell'incapace

La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.
Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.
Gli atti che richiedono autorizzazione sono:

  • la vendita di beni mobili o immobili;
  • il procedere a divisioni;
  • operare compromessi, transazioni o accettare concordati.

Per la vendita di beni mobili facenti parte dell’eredità, la domanda si presenta al Giudice Monocratico.
Per la vendita dei beni immobili o procedere a divisioni di beni che fanno parte di una eredità accettata con beneficio di inventario la domanda si presenta al Tribunale.

Normativa di riferimento

  • Codice Civile articoli 320 5° comma – 375 – 394 – 424 – 411 – 493.
  • Codice di procedura civile artt. 747 - 748.

Chi può richiedere il servizio

  • I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l’incapace.

Documentazione necessaria

  • Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
  • copia dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
  • copia semplice del verbale di inventario;
  • originale della perizia di stima del bene asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.

Come funziona

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Giudice Monocratico o al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di apertura della successione.

La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.

Dopo il deposito della domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’ufficio richiede un parere (obbligatorio ma non vincolante) da parte del Giudice Tutelare (e del PM nel caso di minori): il parere viene apposto sulla domanda.

Qualora il luogo di residenza del minore o del tutore sia diverso da quello dell’apertura della successione, unitamente alla domanda l’istante dovrà presentare il parere del Giudice Tutelare del luogo ove risiede il minore o il tutore.

Ottenuta l’autorizzazione le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione.

Modulistica

  • Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore. 

Assistenza legale

  • L’assistenza legale non è obbligatoria.

Costi

  • Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati
  • marca da bollo da € 27,00

 

Lista degli allegati

Allegati

Piano :

Piano Primo

Stanza :

Stanza 56

Responsabile:

Giovanna Francesca Cacopardo, Direttore Amministrativo, Direttore Amministrativo

giovanna.cacopardo@giustizia.it

volgiurisdizione.tribunale.catania@giustiziacert.it

095/366525

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Volontaria Giurisdizione"

Autorizzazione a vendere beni dell'eredità beneficiata di proprietà dell'incapace

La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.
Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.
Gli atti che richiedono autorizzazione sono:

  • la vendita di beni mobili o immobili;
  • il procedere a divisioni;
  • operare compromessi, transazioni o accettare concordati.

Per la vendita di beni mobili facenti parte dell’eredità, la domanda si presenta al Giudice Monocratico.
Per la vendita dei beni immobili o procedere a divisioni di beni che fanno parte di una eredità accettata con beneficio di inventario la domanda si presenta al Tribunale.

Normativa di riferimento

  • Codice Civile articoli 320 5° comma – 375 – 394 – 424 – 411 – 493.
  • Codice di procedura civile artt. 747 - 748.

Chi può richiedere il servizio

  • I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l’incapace.

Documentazione necessaria

  • Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
  • copia dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
  • copia semplice del verbale di inventario;
  • originale della perizia di stima del bene asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.

Come funziona

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Giudice Monocratico o al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di apertura della successione.

La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.

Dopo il deposito della domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’ufficio richiede un parere (obbligatorio ma non vincolante) da parte del Giudice Tutelare (e del PM nel caso di minori): il parere viene apposto sulla domanda.

Qualora il luogo di residenza del minore o del tutore sia diverso da quello dell’apertura della successione, unitamente alla domanda l’istante dovrà presentare il parere del Giudice Tutelare del luogo ove risiede il minore o il tutore.

Ottenuta l’autorizzazione le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione.

Modulistica

  • Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore. 

Assistenza legale

  • L’assistenza legale non è obbligatoria.

Costi

  • Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati
  • marca da bollo da € 27,00

 

Lista degli allegati

Allegati


Torna a inizio pagina Collapse