Piano :
Piano Primo
Stanza :
Stanza 56
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Volontaria Giurisdizione"
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L'amministrazione di sostegno è un istituto di tutela per le persone che non hanno piena autonomia e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, sia parziali sia temporanee.
Lo scopo dell'amministrazione di sostegno è aiutare tali soggetti ad affrontare problemi concreti, come ad esempio acquistare e vendere beni, gestire l'alloggio e il vitto, gestire il patrimonio. A tal fine, l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno deve indicare gli atti per il quale è necessaria assistenza.
L'amministratore viene scelto, quando possibile e in base alle valutazioni del Giudice Tutelare, nell'ambito familiare dell'assistito.
L'amministrazione di sostegno può essere transitoria o a tempo indeterminato.
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
La domanda può essere presentata dall'interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero (art. 406 c.c.).
Documentazione necessaria
Per richiedere l'amministrazione di sostegno è necessario presentare i seguenti documenti, insieme alla presentazone della ricevuta di pagamento telematico PagoPa da € 27,00 per i diritti forfettari di cancelleria:
Come funziona
Per richiedere l'amministrazione di sostegno, il ricorrente deve presentare istanza al Giudice Tutelare del luogo dove vive la persona interessata. Se il beneficiario è ricoverato in modo permanente presso una residenza per anziani o simili, è competente il Giudice del luogo di ricovero.
Il Giudice Tutelare fissa una udienza di esame del beneficiario. Quindi, il ricorrente deve notificare il ricorso al beneficiario (pena la nullità della domanda) e il decreto di fissazione udienza ai parenti ed agli affini.
Nell'udienza, il Giudice Tutelare sente il beneficiario in prima persona, può richiedere informazioni e disporre accertamenti medici. Se l'interessato deve essere trasportato in ambulanza, il Giudice potrà esaminarlo all'interno del veicolo. Se non è possibile trasportare l'interessato neanche con l'ambulanza, è necessario segnalarlo nella domanda e presentare un certificato medico di intrasportabilità, in cui il medico dovrà specificare espressamente che la persona non è trasportabile in ambulanza. In questo caso il Giudice Tutelare si recherà di persona presso il domicilio del beneficiario. Nel caso in cui la persona non compaia in udienza, il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare una nuova udienza.
Il Giudice nomina l'amministratore di sostegno tramite un decreto di nomina in cui stabilisce la durata dell'incarico. Il decreto viene annotato nei registri di Stato Civile a margine dell'atto di nascita. Una volta nominato, l'amministratore presta giuramento: si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, a rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario, informarlo delle decisioni che intende prendere e informare il Giudice in caso di dissenso.
I poteri dell'amministratore vengono definiti nel decreto di nomina del Giudice: alcuni atti potranno essere svolti autonomamente dall'amministratore (ordinaria amministrazione); per alcuni atti sarà necessario richiedere una specifica autorizzazione al Giudice (straordinaria amministrazione); alcuni atti potrebbero essere vietati. E' quindi molto importante leggere attentamente il decreto di nomina.
A scadenze regolari stabilite nel decreto di nomina, l'amministratore deve depositare una relazione periodica che descriva le condizioni personali, sociali e psico-sanitarie del beneficiario e illustri a grandi linee la gestione economica del patrimonio evidenziandone entrate ed uscite. Il decreto di nomina individua dei limiti per le spese di vitto e alloggio e, di conseguenza, sarà necessario evidenziare solo spese extra-ordinarie e superiori alla norma.
L'amministratore può porre al giudice delle istanze nei casi in cui sopravvengano nuove esigenze che rendano necessaria la modica o l'integrazione del decreto di nomina.
Modulistica
Assistenza legale
Costi
Piano :
Piano Primo
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Prima Sezione CIvile"
INTERDIZIONE
Il servizio gestisce i procedimenti di interdizione dei soggetti con gravissimi disturbi psichici, tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.
Il servizio intende, quindi, assicurare una adeguata protezione nei confronti dei soggetti che si trovano in abituale stato di infermità mentale
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Documentazione necessaria
Come funziona
Dopo la richiesta, inizia un vero e proprio giudizio che chiama in causa il giudice istruttore, il Pubblico Ministero ed eventuali consulenti tecnici.
Il giudice istruttore verifica di persona le condizioni dell’interdicendo, sente il parere delle persone citate e assume di sua iniziativa tutte le informazioni ritenute utili ai fini del giudizio.
Prima della sentenza, il giudice può nominare un tutore provvisorio.
Il procedimento si conclude con una sentenza che può istituire l’interdizione, oppure rigettare la richiesta.
La sentenza di interdizione produce effetti dal giorno della sua pubblicazione: da quel momento, l’interdetto è rappresentato dal tutore definitivo nominato dal giudice tutelare dopo la sentenza.
Assistenza legale
Costi
Piano :
Piano Primo
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Prima Sezione CIvile"
INABILITAZIONE
Il servizio gestisce i procedimenti relativi alla cura dei soggetti inabili.
A differenza dell’interdizione, l’inabilitazione subentra quando il soggetto non si trova in uno stato di completa incapacità ad agire.
Infatti, l’inabilitazione è una forma di tutela legale che attiene solamente all’amministrazione straordinaria del patrimonio.
Possono essere dichiarati inabili:
Normativa di riferimento
Art. 415 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio
Il servizio può essere richiesto:
Documentazione necessaria
Come funziona
Dopo la richiesta, inizia un vero e proprio giudizio che chiama in causa il giudice istruttore, il Pubblico Ministero ed eventuali consulenti tecnici.
Il giudice istruttore verifica di persona le condizioni dell’inabilitando, sente il parere delle persone citate e assume di sua iniziativa tutte le informazioni ritenute utili ai fini del giudizio.
Prima della sentenza, il giudice può nominare un curatore provvisorio.
Il procedimento si conclude con una sentenza che può istituire l’inabilitazione e nominare il curatore definitivo con compiti di assistenza per gli atti di straordinaria amministrazione, oppure rigettare la richiesta.
L’inabilitato potrà quindi compiere atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l’autorizzazione del giudice tutelare.
Assistenza legale
Necessaria.
Piano :
Piano Primo
Stanza :
Stanza 54
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Volontaria Giurisdizione"
Tutela dei minori
Il servizio gestisce i procedimenti finalizzati a tutelare i minori privi di potestà genitoriale.
Il procedimento inizia quando entrambi i genitori sono deceduti o non possono esercitare la loro potestà per altre cause (assenza, scomparsa accertata, qualsiasi impedimento materiale e giuridico tale da non permettere l’adozione tempestiva di provvedimenti opportuni per la cura del minore).
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
La segnalazione può essere effettuata:
Documentazione necessaria
Piano :
Piano Primo
Stanza :
Stanza 54
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Volontaria Giurisdizione"
Autorizzazioni relative ai minori.
Il servizio si occupa delle autorizzazioni relative ai minori da parte del giudice tutelare.
I genitori di un minore rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
Per tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice, come per esempio:
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
I genitori del minore congiuntamente, oppure il soggetto che esercita la potestà in via esclusiva.
Documentazione necessaria
Il richiedente deve presentare:
Un ricorso debitamente compilato
Come funziona
Il deposito delle richieste, firmate da entrambi i genitori, può essere effettuato anche solo da uno dei genitori purché munito di delega e documento di identità dell’altro. La richiesta può essere inoltrata anche attraversi il servizio Tribunale on Line.
Non sono soggetti ad autorizzazione i seguenti atti:
Modulistica
Assistenza legale
Costi