PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE
È assicurato il patrocinio nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa delle persone con basso reddito, quando le ragioni risultino non manifestamente infondate.
Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono annotate a futura memoria con prenotazione a debito, altre sono anticipate dallo Stato.
Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono quindi chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
La disciplina del patrocinio si applica anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo.
La parte ammessa rimasta soccombente (che ha perso cioè in primo grado) non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Dove si presenta l'istanza
Documentazione necessaria
Questo verifica l'esattezza delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, con l'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale del richiedente e dei conviventi.
Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni del richiedente non vere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente.
La permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo (anche in un momento successivo all'ammissione), verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria oppure su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
SANZIONI
Come funziona
Sono, invece, spese anticipate dall'erario:
Sono prenotati a debito o anticipati, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
RECUPERO DELLE SPESE
NORME PARTICOLARI PER ALCUNI PROCESSI
Decreto di pagamento dell'onorario al difensore
Istanza di liquidazione
A seguito dell’entrata in vigore degli obblighi di cui all’art.16 bis e segg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n.90/2014 e della circolare in data 28/10/2014 di questo Ministero, con decorrenza 1/01/2015 le cancellerie non possono più ricevere atti endoprocessuali in formato cartaceo.
Pertanto poiché il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa del quale si desume ciascuna partita ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c., anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato l’istanza di liquidazione degli onorari dovrà essere trasmessa per via telematica al momento del passaggio in decisione della causa (art.783 3 bis L.208 del 28/12/2015), accludendo, ove già non depositate, la delibera e l’istanza di ammissione e la certificazione dell’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 81 del T.U..spese di giustizia.
Fatture
Devono contenere:
La Fattura priva dei suddetti dati dovrà essere rifiutata.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE
Le persone con un reddito molto basso possono chiedere di essere difese nell’ambito di un procedimento penale, facendosi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, poiché queste vengono pagate dallo Stato o sonoannotate a futura memoria con la prenotazione a debito.
Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo.
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Documentazione necessaria
Come funziona
Modulistica
Assistenza legale
Costi
Dove si richiede
Piano :
Primo
Stanza :
40
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Archivio e Rilascio Copie civile
RICHIESTA COPIE ATTI SU PROCEDIMENTI CIVILI
Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.
Le copie possono essere:
Copie autentiche degli atti conclusivi del procedimento civile (sentenze, ordinanze)
Il rilascio delle copie autentiche degli atti conclusivi del procedimento (sentenze, ordinanze), soggetti a registrazione in termine fisso continua ad essere regolato dall’art 66 DPR 131/86, il quale stabilisce che il rilascio degli stessi può avvenire soltanto dopo che l’atto sia stato registrato. Fanno eccezione a tale previsione le richieste di copie finalizzate alla prosecuzione del giudizio, alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, ad uso esecuzione (sent. N. 522 del 6/12/2002).
Copie esecutive e conformi alla esecutiva
Secondo quanto disposto dagli artt. 474 c.p.c., nonché dalla Circolare del Ministero di Giustizia del 23/10/2015, le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere.
Gli uffici di cancelleria devono astenersi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art 16 bis co. 9 bis D. L.179/12 e devono invece attenersi alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.
Rilascio copie autentiche di sentenze e/o ordinanze con attestazione di passaggio in giudicato
Il passaggio in giudicato è disciplinato dagli artt. 325 e 327 c.p.c., nonché dall’art. 124 disp. att. c.p.c. Pertanto, essendo il passaggio in giudicato un’attestazione apposta dal cancelliere su copia autentica della sentenza/ordinanza, è necessario il previo pagamento dell’imposta di registro, nonché la relativa annotazione sull’atto giudiziario (art. 66 DPR 131/86, Circolare del Ministero di Giustizia n. 41/15 del 25/09/2015, art. 73 DPR 115/02).
Normativa di riferimento
Con riguardo alle copie autentiche, si rendono note le seguenti modifiche legislative ex Art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la Legge n.114/2014, riguardanti i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del Giudice.
Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
[omissis]
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Chi può richiedere il servizio
Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.
Dal 25 giugno 2014, ai soggetti indicati nel D.L. 90/2014 e, tra questi, agli avvocati, viene attribuito il potere di autentica per gli atti e i provvedimenti esistenti nel fascicolo informatico di un determinato procedimento; l’avvocato quindi, visionando il fascicolo informatico attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia o tramite il servizio POLISWEB, potrà “salvare” (download) sul proprio computer l’atto o il provvedimento da utilizzare, (ad. es., per una notifica) potendo egli stesso attestarne la conformità ai sensi della norma citata con l’ulteriore vantaggio di non dover pagare i diritti.
La disposizione sopra trascritta non si applica agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.
Come funziona e documentazione necessaria
Informazioni e copie di atti possono, tuttavia, essere fornite al cittadino che non è parte del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell’autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.
Modulistica
Assistenza legale
Costi
I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i “Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015” riportata nella sezione “Allegati” di questa Guida).
Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell’esenzione dai diritti di copia.
Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando le copie sono necessarie per l’esercizio della difesa (art.107 D.P.R. n.115/2002).
Dove si richiede
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Archivio e Rilascio Copie civile, Piano Primo, Stanza 40, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Piano :
Primo
Stanza :
40
Orario al pubblico:
il giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Archivio e Rilascio Copie civile
ASSEVERAZIONI
L’asseverazione è il giuramento reso dal perito o dal traduttore davanti al cancelliere di aver svolto bene e fedelmente il proprio incarico.
Sono sottoposti a giuramento le perizie e le traduzioni, ovvero quegli elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di cognizioni tecnico-scientifiche.
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Come funziona e documentazione necessaria
Il perito che ha predisposto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al cancelliere con un valido documento di identificazione e firmare in presenza dello stessol’apposito verbale di giuramento dopo avere dichiarato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. Il verbale va allegato alla perizia o al testo da tradurre con la relativa traduzione (il testo da tradurre potrà essere in copia semplice o autentica o anche in originale, dipende dall’ente richiedente).
La perizia o traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.
La documentazione depositata viene vagliata e timbrata dal cancelliere.
Modulistica
Assistenza legale
Costi
Marche da bollo da € 16,00 a partire dalla prima pagina della perizia. Si ricorda che le marche vanno apposte, in ogni caso ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) e, comunque, ogni 100 righe (indipendentemente dal numero delle pagine). Per cui se, ad es., in tre pagine si superano le 100 righe, si dovrà pagare la suddetta marca. Naturalmente, anche se, ad es., in 5 pagine il totale delle righe fosse inferiore a 100, andrà, comunque, apposta la marca di € 16,00, sia sulla prima facciata che sulla quinta.
Nel calcolo delle pagine va considerato anche il verbale di giuramento.
Nel calcolo delle pagine, inoltre, ai fini dell’apposizione della marca da € 16,00, vanno considerati anche gli allegati se inseriti prima del verbale di giuramento.
Per gli allegati posizionati dopo il verbale di giuramento si applica l’imposta di bollo(prevista dall’art. 28 parte 2 Tariffa allegato A -parte seconda- D.P.R. 642/72 e succ. modd.) con le marche da applicare sugli eventuali allegati, come specificato di seguito:
€ 0,52 su ciascun allegato “elaborato originale” del perito;
€ 0,52, ogni 100 righe nell’ipotesi che l’allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici, ecc.;
€ 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma.
Nulla è dovuto per il caso in cui vengono allegati certificati rilasciati da altre amministrazioni (es. certificato/mappa catastale, destinazione urbanistica etc.).
Le perizie e le traduzioni esenti da bollo per legge (come, ad es. nel caso di adozioni, borse di studio, divorzio, lavoro e previdenza, ecc.) devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevede l’esenzione.
Dove si richiede
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Archivio e Rilascio Copie civile, Piano Primo, Stanza 40, il giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Piano :
Primo
Stanza :
48
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria V Sezione Civile
PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRATTO
Con questa procedura, il proprietario di un immobile può far valere i propri diritti, obbligando coloro che non hanno titolo ad occuparlo a rilasciarlo.
Lo sfratto può derivare da un contratto di locazione, di affitto o da rapporto di locazione d’opera (se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione di opera).
Normativa di riferimento
Chi può richiedere il servizio
Il locatore dell’immobile può intimare lo sfratto nei seguenti casi:
Documentazione necessaria
E’ necessario preparare i seguenti documenti:
Come funziona
Il locatore deve notificare l’atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida all’inquilino tramite Ufficiale Giudiziario all’inquilino.
Tra il giorno della notifica e quello dell’udienza devono intercorrere almeno 20 giorni. Il termine può essere abbreviato fino a metà su istanza dell’intimante.
Successivamente alla notifica dell’atto e prima dell’udienza di comparizione, il locatore deve effettuare l’iscrizione al ruolo.
Udienza di comparizione
Le udienze si celebrano il mercoledì o giovedì. Pertanto, se il giorno di comparizione non coincide, l’udienza sarà d’ufficio rinviata al mercoledì o giovedì immediatamente successivo.
All’udienza di comparizione si possono verificare le seguenti circostanze:
Se l’intimato non compare, ha la possibilità di fare opposizione se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
La formula esecutiva consente la fase dell’esecuzione dello sfratto, ovvero il rilascio forzato che si verifica quando l’immobile non viene rilasciato spontaneamente.
Sfratto per morosità
Se lo sfratto è stato intimato per morosità (mancato pagamento del canone), la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore che la morosità persiste.
Il giudice pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti o da scadere fino all’esecuzione dello sfratto. Tale decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione.
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni può essere sanata in sede giudiziale se alla prima udienza il conduttore versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori.
In caso di comprovate difficoltà economiche del conduttore, per la restituzione dell’importo può essere assegnato un termine non superiore a 90 giorni.
Se l’intimato, invece, nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre il pagamento della somma non controversa entro un termine non superiore a 20 giorni. Se non adempie, il giudice pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni senza prova scritta, su istanza del locatore il giudice pronuncia ordinanza di rilascio, che è immediatamente esecutiva
Modulistica
Assistenza legale
Costi
Per l’iscrizione a ruolo è dovuta:
Dove si richiede
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria V Sezione Civile, Piano Primo, Stanza 48, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.