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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

È assicurato il patrocinio nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa delle persone con basso reddito, quando le ragioni risultino non manifestamente infondate.
Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono annotate a futura memoria con prenotazione a debito, altre sono anticipate dallo Stato.
Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono quindi chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
 La disciplina del patrocinio si applica anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo.
La parte ammessa rimasta soccombente (che ha perso cioè in primo grado) non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 115/2002. D.M. 01/04/2014; D.M. 02/07/2012; L. 25/2005; L. 134/2001, artt. dal 74 al 141; L. 217/1990-art.783 3 bis L.208 del 28/12/2015.

Chi può richiedere il servizio

  • Può essere ammesso al patrocinio chi ha un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
  • Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Salvo l’ipotesi precedente, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
  • Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  • Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
  • Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani; gli stranieri (regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare); gli apolidi nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Dove si presenta l'istanza

  • La richiesta di ammissione è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
  • Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
  • Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
  • Gli effetti del patrocinio decorrono dalla data in cui la richiesta di ammissione è stata presentata.

Documentazione necessaria

  • Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.

Questo verifica l'esattezza delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, con l'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale del richiedente e dei conviventi.
Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni del richiedente non vere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente.

 La permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo (anche in un momento successivo all'ammissione), verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria oppure su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

 

SANZIONI

  • Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, allega dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
  • Le pene previste si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non comunica le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Come funziona

  • Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
  • Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà e sono anticipati dallo Stato
  • Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, cioè annotate a futura memoria, altre sono anticipate dall'erario.
  • Sono spese prenotate a debito le spese di introduzione del giudizio (il contributo unificato e i diritti per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile); l'imposta di registro; l'imposta ipotecaria e catastale; i diritti di copia.
  • Sono prenotati a debito, a domanda, anche gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, se non è possibile il pagamento dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

Sono, invece, spese anticipate dall'erario:

  • gli onorari e le spese dovuti al difensore;
  • le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
  • le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
  • le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
  • le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
  • le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Sono prenotati a debito o anticipati, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

RECUPERO DELLE SPESE

  • Nei procedimenti in cui sussiste il patrocinio a Spese dello Stato le spese si recuperano solo nei confronti della parte non ammessa al beneficio, in caso di sua condanna.
  • Lo Stato ha diritto, però, di rifarsi per le spese prenotate e anticipate anche sulla parte ammessa al patrocinio quando per sentenza è stata messa in condizione di poter restituire le spese avendo ottenuto almeno il sestuplo delle spese; o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio.
  • Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare le somme eventualmente anticipate in seguito alla revoca del provvedimento di ammissione.
  • Il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio.
  • Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
  • La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

NORME PARTICOLARI PER ALCUNI PROCESSI

  • Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi o nei confronti dei legatari, i donatari e di tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
  • Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
  •  Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio.

Decreto di pagamento dell'onorario al difensore

  • L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento.
  • La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
  • Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
  • Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Istanza di liquidazione

A seguito dell’entrata in vigore degli obblighi di cui all’art.16 bis e segg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n.90/2014 e della circolare in data 28/10/2014 di questo Ministero, con decorrenza 1/01/2015 le cancellerie non possono più ricevere atti endoprocessuali in formato cartaceo.
Pertanto poiché il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa del quale si desume ciascuna partita ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c., anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato l’istanza di liquidazione degli onorari dovrà essere trasmessa per via telematica al momento del passaggio in decisione della causa (art.783 3 bis L.208 del 28/12/2015), accludendo, ove già non depositate, la delibera e l’istanza di ammissione e la certificazione dell’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 81 del T.U..spese di giustizia.

Fatture

  • Divenuto esecutivo il decreto di pagamento (previa comunicazione della cancelleria), le fatture, devono essere inviate in formato elettronico al sistema di interscambio all'indirizzo SDIO1@PEC.FATTURAPA.IT

Devono contenere:

  • numero di procedimento – sezione - giudice che ha emesso il decreto di pagamento
  • codice fiscale / partita iva
  • coordinate bancarie (iban)
  • codice IPA del tribunale di catania: 5FTND5
  • la partita iva del tribunale di catania: 80010390872
  • indicare la dicitura “scissione dei pagamenti” alle fatture emesse a partire dall’1.7.2017, in applicazione della disciplina della c.d.“splitpayment” prevista dall’art.17-ter del DPR 26.10.1972, n. 633 come modificato dall’art. 1 del DL 24.4.2017, n. 50, convertito dalla Legge 21.6.2017, n. 96.

La Fattura priva dei suddetti dati dovrà essere rifiutata.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

Le persone con un reddito molto basso possono chiedere di essere difese nell’ambito di un procedimento penale, facendosi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, poiché queste vengono pagate dallo Stato o sonoannotate a futura memoria con la prenotazione a debito.
Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo.

Normativa di riferimento

  • D.M. 01/04/2014; D.M. 02/07/2012; L. 25/2005; D.P.R. 115/2002. L. 134/2001, artt. dal 74 al 141; L. 217/1990.

Chi può richiedere il servizio

  • Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani; gli stranieri (regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare); gli apolidi; gli indagati, gli imputati, i condannati, gli offesi dal reato, i danneggiati che intendano costituirsi parte civile, i responsabili civili o civilmente obbligati per l’ammenda, coloro che (offesi dal reato – danneggiati) intendano esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
  • Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 €.Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’interessato stesso. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
  • Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).
  • La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572(Maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (Atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601(Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-undecies (Adescamento di minorenni) del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

Documentazione necessaria

  • La domanda in carta semplice può essere presentata all'ufficio del magistrato (non direttamente in udienza) innanzi al quale pende il processo, personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda; oppure può essere spedita via PEC o con raccomandata a.r., allegando fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda deve essere firmata esclusivamente e personalmente dall’interessato, a pena di inammissibilità, e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.
  • Nella domanda occorre indicare: la richiesta di ammissione al patrocinio; le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione); l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio. La mancanza, anche di uno solo di tali elementi rende la domanda inammissibile.
  • Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
  • Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Come funziona

  • Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.
  • Il patrocinio a spese dello Stato è escluso: nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
  • Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale occorre presentare domanda indirizzata all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi, alla cancelleria: del GIP (se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari); del giudice che procede (se il procedimento è nella fase successiva); del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione). Il giudice competente, valuta la richiesta ed entro 10 giorni decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria (accoglimento, oppure non ammissibilità, oppure rigetto).
  • Del deposito viene dato avviso all’interessato (se detenuto, il decreto gli viene notificato).
  • Copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
  • L’interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell’Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
  • Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

Modulistica

  • Non disponibile

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • nessuno.

Dove si richiede

  • La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Gratuito Patrocinio, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 13, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. 
  • Per le misure di prevenzione, le domande devono essere presentate presso la Cancelleria Misure di Prevenzione, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 37 bis, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.
  • Per i procedimenti davanti alla Corte d’Assise, la domanda deve essere presentata presso la Cancelleria della Corte d’Assise, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 64-68, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00

Piano :

Primo

Stanza :

40

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Archivio e Rilascio Copie civile

RICHIESTA COPIE ATTI SU PROCEDIMENTI CIVILI

Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.
Le copie possono essere:

  • Semplici, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell’atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria.
  • Autentiche, ovvero munite della certificazione di conformità all’originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell’atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche).
  • Esecutive, servono per procedere all’esecuzione forzata di un provvedimento.

 

Copie autentiche degli atti conclusivi del procedimento civile (sentenze, ordinanze)

Il rilascio delle copie autentiche degli atti conclusivi del procedimento (sentenze, ordinanze), soggetti a registrazione in termine fisso continua ad essere regolato dall’art 66 DPR 131/86, il quale stabilisce che il rilascio degli stessi può avvenire soltanto dopo che l’atto sia stato registrato. Fanno eccezione a tale previsione le richieste di copie finalizzate alla prosecuzione del giudizio, alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, ad uso esecuzione (sent. N. 522 del 6/12/2002).

 

Copie esecutive e conformi alla esecutiva

Secondo quanto disposto dagli artt. 474 c.p.c., nonché dalla Circolare del Ministero di Giustizia del 23/10/2015, le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere.

Gli uffici di cancelleria devono astenersi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art 16 bis co. 9 bis D. L.179/12 e devono invece attenersi alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

 

Rilascio copie autentiche di sentenze e/o ordinanze con attestazione di passaggio in giudicato

Il passaggio in giudicato è disciplinato dagli artt. 325 e 327 c.p.c., nonché dall’art. 124 disp. att. c.p.c. Pertanto, essendo il passaggio in giudicato un’attestazione apposta dal cancelliere su copia autentica della sentenza/ordinanza, è necessario il previo pagamento dell’imposta di registro, nonché la relativa annotazione sull’atto giudiziario (art. 66 DPR 131/86, Circolare del Ministero di Giustizia n. 41/15 del 25/09/2015, art. 73 DPR 115/02).

Normativa di riferimento

  • Art. 743,744,745 codice di procedura civile.

Con riguardo alle copie autentiche, si rendono note le seguenti modifiche legislative ex Art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la Legge n.114/2014, riguardanti i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del Giudice.

Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

[omissis]

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Chi può richiedere il servizio

Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.

Dal 25 giugno 2014, ai soggetti indicati nel D.L. 90/2014 e, tra questi, agli avvocati, viene attribuito il potere di autentica per gli atti e i provvedimenti esistenti nel fascicolo informatico di un determinato procedimento; l’avvocato quindi, visionando il fascicolo informatico attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia o tramite il servizio POLISWEB, potrà “salvare” (download) sul proprio computer l’atto o il provvedimento da utilizzare, (ad. es., per una notifica) potendo egli stesso attestarne la conformità ai sensi della norma citata con l’ulteriore vantaggio di non dover pagare i diritti.

La disposizione sopra trascritta non si applica agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

Come funziona e documentazione necessaria

  • La richiesta va fatta specificando il numero e l’anno di iscrizione a ruolo del procedimento ed individuando gli atti di cui si chiede il rilascio della copia.
  • La domanda presentata da parti terze deve ricevere l’autorizzazione del giudice.
  • Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati.
  • Non possono essere fornite ad esterni al processo copie o informazioni relative a procedimenti pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy.

Informazioni e copie di atti possono, tuttavia, essere fornite al cittadino che non è parte del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell’autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.

Modulistica

  • Modulo richiesta copie.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i “Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015” riportata nella sezione “Allegati” di questa Guida).

Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell’esenzione dai diritti di copia.

Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando le copie sono necessarie per l’esercizio della difesa (art.107 D.P.R. n.115/2002).

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Archivio e Rilascio Copie civile, Piano Primo, Stanza 40, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Lista degli allegati

Allegati

Piano :

Primo

Stanza :

40

Orario al pubblico:

il giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Archivio e Rilascio Copie civile

ASSEVERAZIONI

L’asseverazione è il giuramento reso dal perito o dal traduttore davanti al cancelliere di aver svolto bene e fedelmente il proprio incarico.
Sono sottoposti a giuramento le perizie e le traduzioni, ovvero quegli elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di cognizioni tecnico-scientifiche.

Normativa di riferimento

  • 5 R.D. n.1366 del 9-10-1922 semplificazione dei servizi di cancelleria e segreteria
  • D. del 20-09-1934 n.2011 (art.32 categorie periti e interpreti presso la camera di commercio)
  • D.M. 04-01-1954.pdf (Cat. 22) - traduzioni di lingue straniere.

Chi può richiedere il servizio

  • Periti iscritti all’albo del Tribunale di Catania.
  • I traduttori, che possono essere sia persone iscritte agli albi del Tribunale e della Camera di commercio sia persone non iscritte, ma diverse dall'interessato e che non siano né parenti né affini dello stesso.

Come funziona e documentazione necessaria

Il perito che ha predisposto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al cancelliere con un valido documento di identificazione e firmare in presenza dello stessol’apposito verbale di giuramento dopo avere dichiarato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. Il verbale va allegato alla perizia o al testo da tradurre con la relativa traduzione (il testo da tradurre potrà essere in copia semplice o autentica o anche in originale, dipende dall’ente richiedente).

La perizia o traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

La documentazione depositata viene vagliata e timbrata dal cancelliere.

Modulistica

  • Verbale giuramento traduzione;
  • Verbale giuramento perizia stragiudiziale.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

Marche da bollo da € 16,00 a partire dalla prima pagina della perizia. Si ricorda che le marche vanno apposte, in ogni caso ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) e, comunque, ogni 100 righe (indipendentemente dal numero delle pagine). Per cui se, ad es., in tre pagine si superano le 100 righe, si dovrà pagare la suddetta marca. Naturalmente, anche se, ad es., in 5 pagine il totale delle righe fosse inferiore a 100, andrà, comunque, apposta la marca di € 16,00, sia sulla prima facciata che sulla quinta.

Nel calcolo delle pagine va considerato anche il verbale di giuramento.

Nel calcolo delle pagine, inoltre, ai fini dell’apposizione della marca da € 16,00, vanno considerati anche gli allegati se inseriti prima del verbale di giuramento.

Per gli allegati posizionati dopo il verbale di giuramento si applica l’imposta di bollo(prevista dall’art. 28 parte 2 Tariffa allegato A -parte seconda- D.P.R. 642/72 e succ. modd.) con le marche da applicare sugli eventuali allegati, come specificato di seguito:

€ 0,52 su ciascun allegato “elaborato originale” del perito;

€ 0,52, ogni 100 righe nell’ipotesi che l’allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici, ecc.;

€ 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma.

Nulla è dovuto per il caso in cui vengono allegati certificati rilasciati da altre amministrazioni (es. certificato/mappa catastale, destinazione urbanistica etc.).

Le perizie e le traduzioni esenti da bollo per legge (come, ad es. nel caso di adozioni, borse di studio, divorzio, lavoro e previdenza, ecc.) devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevede l’esenzione.

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Archivio e Rilascio Copie civile, Piano Primo, Stanza 40, il giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Lista degli allegati

Allegati

Piano :

Primo

Stanza :

48

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria V Sezione Civile

PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRATTO

Con questa procedura, il proprietario di un immobile può far valere i propri diritti, obbligando coloro che non hanno titolo ad occuparlo a rilasciarlo.
Lo sfratto può derivare da un contratto di locazione, di affitto o da rapporto di locazione d’opera (se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione di opera).

Normativa di riferimento

  • Articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile

Chi può richiedere il servizio

Il locatore dell’immobile può intimare lo sfratto nei seguenti casi:

  • Per finita locazione prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida;
  • Per finita locazione dopo la scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida;
  • Per morosità in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti;

Documentazione necessaria

E’ necessario preparare i seguenti documenti:

  • Atto giudiziario denominato “atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida”, notificato all’inquilino tramite Ufficiale Giudiziario. Con questo atto il proprietario convoca l’inquilino all’udienza di fronte al giudice del Tribunale del luogo dove l’immobile è situato. L’intimazione deve contenere l’avvertimento che, se non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto.
  • Nota di iscrizione al ruolo, effettuata prima dell’udienza di comparizione. Il deposito telematico è facoltativo.

Come funziona

Il locatore deve notificare l’atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida all’inquilino tramite Ufficiale Giudiziario all’inquilino.
Tra il giorno della notifica e quello dell’udienza devono intercorrere almeno 20 giorni. Il termine può essere abbreviato fino a metà su istanza dell’intimante.
Successivamente alla notifica dell’atto e prima dell’udienza di comparizione, il locatore deve effettuare l’iscrizione al ruolo.

Udienza di comparizione

Le udienze si celebrano il mercoledì o giovedì. Pertanto, se il giorno di comparizione non coincide, l’udienza sarà d’ufficio rinviata al mercoledì o giovedì immediatamente successivo.
All’udienza di comparizione si possono verificare le seguenti circostanze:

  • Mancata comparizione del proprietario: gli effetti dell’atto di intimazione cessano
  • Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato: il giudice emette la convalida di sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione della formula esecutiva

Se l’intimato non compare, ha la possibilità di fare opposizione se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
La formula esecutiva consente la fase dell’esecuzione dello sfratto, ovvero il rilascio forzato che si verifica quando l’immobile non viene rilasciato spontaneamente.

 

Sfratto per morosità

Se lo sfratto è stato intimato per morosità (mancato pagamento del canone), la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore che la morosità persiste.
Il giudice pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti o da scadere fino all’esecuzione dello sfratto. Tale decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione.
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni può essere sanata in sede giudiziale se alla prima udienza il conduttore versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori.
In caso di comprovate difficoltà economiche del conduttore, per la restituzione dell’importo può essere assegnato un termine non superiore a 90 giorni.
Se l’intimato, invece, nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre il pagamento della somma non controversa entro un termine non superiore a 20 giorni. Se non adempie, il giudice pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni senza prova scritta, su istanza del locatore il giudice pronuncia ordinanza di rilascio, che è immediatamente esecutiva

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

Per l’iscrizione a ruolo è dovuta:

  • Marca da bollo da 27 €
  • Contributo unificato secondo il valore della causa ridotto del 50 %
  • Imposta di registro se è stato emesso il decreto ingiuntivo

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria V Sezione Civile, Piano Primo, Stanza 48, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.


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