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Tribunale di Catania - Ministero della Giustizia

Tribunale di Catania
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Piano :

Primo

Stanza :

12

Orario al pubblico:

il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 13:00.

Ubicazione:

Segreteria della Presidenza del Tribunale, Ufficio C.T.U. e Periti del Giudice, Piazza Giovanni Verga

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO (CTU) E DEI PERITI

All’Albo dei Consulenti Tecnici del giudice sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare consulenze tecniche nel processo civile. All’Albo dei Periti sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare perizie nel processo penale.

Gli albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale, che esercita l’attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione, cancellazione) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto un’adeguata condotta morale e professionale. Tutte le decisioni relative all’ammissione e cancellazione agli Albi sono prese da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell’Albo o Collegio Professionale, cui appartiene il professionista che ha richiesto l’iscrizione. Di seguito sono riportate le categorie comprese negli Albi: medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa per il Settore civile; medico-legale, psichiatrica, contabile, ingegneria e relativa specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia per il Settore penale.

Normativa di riferimento

  • Artt. 13-23 disposizioni di attuazione codice di procedura civile; artt. 61-64; artt. 67-72 norme attuazione codice procedura penale; R.D.18/12/1941 n.1368 art.16; D.lgs. 28/07/1989 n. 271 art.68.

Chi può richiedere il servizio

Possono richiedere l’iscrizione agli Albi tutti i professionisti, con speciale competenza tecnica, che siano iscritti ai rispettivi ordini/associazioni professionali e che siano dotati di specchiata condotta morale.

Documentazione necessaria

  • Domanda di iscrizione all’Albo in bollo da 16 € in cui, oltre alle generalità, devono essere indicati il codice fiscale, il numero di telefono/cellulare e l’indirizzo e-mail;
  • Dichiarazione sostitutiva in carta semplice dei certificati richiesti dall’art. 16 delle disposizioni di attuazione codice di procedura civile, in cui vanno dichiarati: luogo e data di nascita, luogo di residenza, data e numero di iscrizione all’Albo professionale o al “Ruolo degli Esperti” della Camera di Commercio, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, di non essere iscritto in altro Albo presso altri Tribunali
  • Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
  • Curriculum vitae, nonché eventuali titoli e documenti per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della ‘speciale competenza tecnica’.

Come funziona

Per l’esame delle istanze di iscrizione agli Albi, la Commissione si riunisce a giugno e a dicembre per i C.T.U. e a dicembre per i Periti.

Il versamento di 168€ dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione all’Albo e la relativa attestazione dovrà essere consegnata alla Segreteria della Presidenza del Tribunale. Il mancato pagamento della tassa (art. 13 del DPR 26/10/1972 n. 641) preclude l’effettiva iscrizione all’albo.

Modulistica

  • Domanda di iscrizione all’Albo scaricabile dal sito del Tribunale di Catania.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Domanda in bollo da 16,00€

Versamento di € 168,00sul c/c n.8904 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara – Tasse Concessioni Governative Regione Sicilia – causale 8617, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della valutazione positiva della domanda da parte dell’apposita Commissione.

Dove si richiede

Segreteria della Presidenza del Tribunale, Ufficio C.T.U. e Periti del Giudice, Piazza Giovanni Verga, piano primo, stanza n. 12, il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 13:00.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (CTU) E L’INTERPRETE

L’interprete o il perito nominato dal Giudice civile o penale, una volta espletata la sua prestazione, può presentare richiesta di liquidazione delle proprie spettanze.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.

Chi può richiedere il servizio

  • Il perito
  •  L’interprete

Documentazione necessaria

  • Istanza in carta semplice, completa dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del beneficiario, corredata dai documenti attestanti le spese di cui si chiede il rimborso e dalla dichiarazione dell’attività svolta, con specifica delle indennità spettanti.

Per ottenere la liquidazione degli onorari l’esperto deve presentare una nota specifica, in cui dovrà essere sempre indicato chiaramente l’importo complessivo di stima.

Come funziona

Nella domanda è sempre obbligatorio inserire, i seguenti dati:

  • nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi);
  • data e luogo di nascita
  • codice fiscale
  • indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.)
  • numero di telefono cellulare e telefono fisso
  • indirizzo e-mail correttamente scritto
  • Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri)
  • se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto daotto a dodici caratteri).

La richiesta con i suddetti documenti deve essere depositata o fatta pervenire per posta ordinaria alla Cancelleria, entro e non oltre cento giorni dalla data della conclusione della prestazione. Il mancato rispetto di questo termine fa decadere dal diritto.
Sulla richiesta provvede il Giudice che ha richiesto la prestazione seguendo le tabelle previste dalla legge.
La liquidazione dei compensi avrà luogo secondo quanto previsto dall’art 13 DM 30.5.2002 che utilizza quale parametro per la quantificazione “l’importo stimato”.
Le spese sostenute dovranno essere documentate ed il Giudice potrà escludere quelle non necessarie ( art. 57 DPR 30 maggio 2002, n. 115).
L’ausilio di un collaboratore deve essere espressamente autorizzato a seguito d’istanza che motivi l’assoluta necessità e indichi il compenso che si presume dovrà corrispondersi.
I possessori di partita IVA possono emettere fattura elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio IPA: 5FTND5. Il codice fiscale del Tribunale ordinario di Catania è il seguente: 80010390872.

Modulistica

  • Istruzioni per beneficiari liquidazioni - dati da inserire in istanza e nella fattura
  • Richiesta di liquidazione del compenso

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Nessuno.

Dove si richiede

Per gli incarichi conferiti dal Giudice Civile:

  • Cancelleria della Sezione di riferimento del Giudice che ha richiesto la prestazione

Per gli incarichi conferiti dal Giudice del Dibattimento:

  • Cancelleria I Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 27, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria II Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 26, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria III Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 54, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria IV Sezione Penale, sede di Via Crispi n. 268, piano terra, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00

Per gli incarichi conferiti dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP):

  • Cancelleria GIP/GUP, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanze 19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Informazioni sull’ubicazione della cancelleria del Giudice titolare del procedimento possono essere richieste all’Ufficio Ruolo Generale GIP/GUP, piano terra, stanza n. 7.

Lista degli allegati

Allegati

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CUSTODE

Il custode nominato dal Giudice civile o penale, una volta espletata la sua prestazione, può presentare richiesta di liquidazione delle proprie spettanze.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.

Chi può richiedere il servizio

  • Il custode di beni sottoposti a sequestro.

Documentazione necessaria

  • Istanza in carta semplice, completa dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del beneficiario, corredata dai documenti attestanti le spese di cui si chiede il rimborso e dalla dichiarazione dell’attività svolta, con specifica delle indennità spettanti.

Le spese sostenute dovranno essere documentate ed il Giudice potrà escludere quelle non necessarie ( art 57 DPR 30 maggio 2002, n. 115).

Come funziona

Nella domanda è sempre obbligatorio inserire, i seguenti dati:

  • nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi);
  • data e luogo di nascita;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.);
  • numero di telefono cellulare e telefono fisso;
  • indirizzo e-mail correttamente scritto;
  • Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri);
  • se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto daotto a dodici caratteri).

La richiesta con i suddetti documenti deve essere depositata o fatta pervenire per posta ordinaria alla Cancelleria, entro e non oltre cento giorni dalla data della conclusione della prestazione. Il mancato rispetto di questo termine fa decadere dal diritto.
Sulla richiesta provvede il Giudice che ha richiesto la prestazione seguendo le tabelle previste dalla legge.
La liquidazione dei compensi avrà luogo secondo quanto previsto dall’art 13 DM 30.5.2002 che utilizza quale parametro per la quantificazione “l’importo stimato”.
Le spese sostenute dovranno essere documentate ed il Giudice potrà escludere quelle non necessarie ( art 57 DPR 30 maggio 2002, n. 115).
I possessori di partita IVA possono emettere fattura elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio IPA: 5FTND5. Il codice fiscale del Tribunale ordinario di Catania è il seguente: 80010390872

Modulistica

  • Istruzioni per beneficiari liquidazioni - dati da inserire in istanza e nella fattura
  • Richiesta di liquidazione del compenso

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Nessuno.

Dove si richiede

Per gli incarichi conferiti dal Giudice Civile:

  • Cancelleria della Sezione di riferimento del Giudice che ha richiesto la prestazione.

Per gli incarichi conferiti dal Giudice del Dibattimento:

  • Cancelleria I Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 27, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00;
  • Cancelleria II Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 26, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00;
  • Cancelleria III Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 54, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00;
  • Cancelleria IV Sezione Penale, sede di Via Crispi n. 268, piano terra, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Per gli incarichi conferiti dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP):

  • Cancelleria GIP/GUP, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanze 19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Informazioni sull’ubicazione della cancelleria del Giudice titolare del procedimento possono essere richieste all’Ufficio Ruolo Generale GIP/GUP, piano terra, stanza n. 7.

Lista degli allegati

Allegati

OPPOSIZIONE A LIQUIDAZIONE A DECRETO DI PAGAMENTO DI SPESE DI GIUSTIZIA

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Le controversie previste dall'articolo 170, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il Presidente del Tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

Normativa di riferimento

  • 15 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150
  • Art. 170 D.P.R. 115/2002; Circolare Ministeriale del 4.8.2008

Chi può richiedere il servizio

  • Il difensore
  • L'ausiliario del magistrato
  • Il consulente tecnico di parte.

Documentazione necessaria

  • Nota di iscrizione a ruolo.
  • Marca euro 27.00 per anticipazioni forfettarie
  • C.U. per il valore della causa al 50%. Che va integrato per la restante metà nei casi in cui il procedimento prosegua con rito ordinario (Circolare Ministeriale del 4.8.2008).

Come funziona

L’opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, da depositare presso le Sezioni Civili con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi (1° piano) st.) o (facoltativamente) inviare telematicamente, con contestuale versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell’art. 30 del TUSG.

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa.
Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Giudice competente

La V^SEZIONE CIVILE del Tribunale è competente a decidere sulle opposizioni avverso:

  • Decreto di liquidazione onorari DIFENSORI, nell’ambito del GRATUITO PATROCINIO CIVILE E PENALE, di cui all’art. 82 TUSG.
  • Decreto di liquidazione compenso AUSILIARIO del giudice e CUSTODE, nell’ambito del processo CIVILE E PENALE, di cui all’art. 168 TUSG.

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione (art.99 TU spese di Giustizia).

Piano :

Primo

Stanza :

54

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”

NOMINA E REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Quando i condomini sono più di quattro, in caso di inerzia dell’assemblea, uno o più condomini possono ricorrere all’Autorità Giudiziaria affinché provveda alla nomina di un Amministratore.
L’Amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea anche senza giusta causa.
La revoca può essere richiesta da uno o più condomini, qualora:

  • l’amministratore per due anni non abbia reso il conto della sua gestione,
  • vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità,
  • l’amministratore ometta di dare comunicazione all’assemblea di citazioni o provvedimenti amministrativi che eccedono le sue attribuzioni

Normativa di riferimento

  • Artt.1129-1133 c.c.

Chi può richiedere il servizio

  • Nomina e revoca possono essere richieste da uno o più condomini presso il Tribunale del luogo dove si trova il condominio.

Documentazione necessaria

  • Verbali dell’assemblea riguardanti la nomina o la revoca dell’amministratore.
  • Ogni altro documento utile a sostegno della richiesta.

Come funziona

Occorre presentare ricorso, indirizzandolo al Presidente del Tribunale del luogo dove si trova il condominio.
(Oggetto e codice della materia: 1.30.099 Altri rapporti condominiali)

Modulistica

  • Modulo di versamento del contributo unificato.

Assistenza legale

  • Se si tratta di una nomina semplice non occorre il legale.
  • Negli altri casi, e se si tratta di una revoca, è necessario il legale.

Costi

  • Contributo unificato: 98,00 €
  • Marca da bollo da 27,00 €

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 54, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.


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