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Tribunale di Catania - Ministero della Giustizia

Tribunale di Catania
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Titoli di Credito

Piano :

Primo

Stanza :

54

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”

RIABILITAZIONE PROTESTATO

Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo bancario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.

Normativa di riferimento

  • Art. 8 della legge 386/1990; Art. 17 della legge 108/1996 e successive integrazioni. Legge 235/2000, decreto ministeriale 316/2000.

Chi può richiedere il servizio

La parte interessata o persona munita di delega con un proprio documento di identità. Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati.

Documentazione necessaria

E’ necessario presentare
Istanza indirizzata al Presidente del Tribunale tendente ad ottenere la riabilitazione
• Indicazione dei propri dati anagrafici, codice fiscale, autocertificazione di residenza, fotocopia del documento di identità
• Titolo protestato in originale o in copia autenticata
• Prova del pagamento:
• In caso di cambiali, bisogna produrre gli originali dei titoli protestati
• In caso di assegni, bisogna produrre gli assegni originali e allegare dichiarazione di avvenuto pagamento firmata dal creditore e autenticata (in originale).
• Certificato visura protesti aggiornata della C.C.I.A.A., che confermi che non ci siano stati protesti negli ultimi 12 mesi.
• Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 1.40.102)

Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.

Come funziona

La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato. Ha diritto alla riabilitazione dal protesto il soggetto che abbia adempiuto alle obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Hanno quindi diritto a farne richiesta anche i soggetti che hanno subito più di un protesto.
Oltre a questo, per accedere alla riabilitazione, deve essere passato un anno dall’ultimo protesto.
La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull’apposito bollettino.
In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.

Modulistica

• Istanza riabilitazione elenco protesti.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

• Contributo unificato di 98 €
• 1 marca da bollo da 27 €
• 1 marca da bollo da 34,62 € o da 11,54 € per il rilascio della copia autentica con o senza urgenza

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 54, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Lista degli allegati

Allegati

Piano :

Primo

Stanza :

54

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo

AMMORTAMENTO TITOLI DI CREDITO SMARRITI O DISTRUTTI

Quando un titolo di credito viene smarrito, sottratto o distrutto, è possibile effettuare un ammortamento per evitare che il documento sia illecitamente utilizzato da altri soggetti e ottenerne il pagamento. L’ammortamento viene richiesto al Presidente del Tribunale, il quale emette un atto (denominato decreto di ammortamento) che sostituisce il titolo di credito.

Normativa di riferimento

  • Artt. 2006, 2016, 2027 del codice civile.

Chi può richiedere il servizio

Le persone che hanno smarrito un titolo o che hanno subito un furto.

Documentazione necessaria

In base al tipo di titolo di credito, è necessario presentare opportuna documentazione:

LIBRETTO: 

  • denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia;
  • attestazione della Banca o della Posta con i dati del libretto.

ASSEGNO BANCARIO O VAGLIA POSTALE:

  • denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia;
  • comunicazione di smarrimento presentata all’Istituto di credito emittente.

ASSEGNO CIRCOLARE:

  • denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia;
  • comunicazione di smarrimento presentata all’Istituto di credito emittente.

CAMBIALI:

  • denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia.

CAMBIALI IPOTECARIE:

  • indicazione del luogo dove era iscritta l’ipoteca;
  • assenso di cancellazione di ipoteca o denuncia alle Forze dell’Ordine o dichiarazione della parte creditrice.

Per ogni tipo di titolo di credito, bisogna presentare:

  • Istanza al Tribunale (codice iscrizione: 4.00.260).

Come funziona: 

  1. In caso di assegno bancario, il Tribunale competente per l’ammortamento è quello del territorio del richiedente nel caso in cui l’assegno sia bancario.
  2. In caso di assegno circolare, il Tribunale competente è quello del luogo in cui ha sede la banca che ha emesso l’assegno.                                                                                              Dopo aver ottenuto il provvedimento di ammortamento, bisogna attendere i termini previsti senza che sia intervenuta opposizione; passati i termini, il ricorrente può richiedere un certificato di “non opposizione” con il quale è possibile esigere il pagamento dell’assegno o per ottenere un duplicato dall’Istituto emittente.
  3. In caso di cambiale, il Tribunale competente è quello del luogo in cui il titolo è pagabile. Nel caso in cui il valore del titolo sia superiore ad € 20.000,00, il provvedimento di ammortamento del Presidente del Tribunale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, egli dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa). Nel caso in cui il valore del titolo sia inferiore ad € 20.000,00, il provvedimento viene depositato nei locali dell'Istituto emittente e autorizza la banca a rilasciare il duplicato o a pagare la somma relativa. In entrembi i casi, passati 30 giorni, il richiedente deve chiedere il certificato di “non opposizione” e potrà poi esigere il pagamento dalla banca.
  4. In caso di libretto di risparmio, il provvedimento del Presidente del Tribunale che pronuncia l'ammortamento ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla data di affissione nei locali dell'istituto emittente.

Modulistica:

Istanza per ottenere l’ammortamento di assegni bancari e circolari.
• Istanza per ottenere l’ammortamento di cambiali.

Assistenza legale:

  • Non necessaria.

Costi:

PagoPa di € 98,00
• PagoPa di € 27,00

Dove si richiede:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 54.

Si riceve dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 previa prenotazione attraverso il portale delle prenotazioni dei servizi di cancelleria.

Lista degli allegati

Allegati


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