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Tribunale di Catania - Ministero della Giustizia

Tribunale di Catania
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Società

Piano :

Terzo

Stanza :

36

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile

RICORSO AL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Tutte le ditte che svolgono un’attività economica sono obbligate - per soddisfare le esigenze di pubblicità legale - ad iscriversi al Registro delle Imprese.
Il Registro è composto da una Sezione ordinaria, tre Sezioni speciali e una Sezione nella quale sono annotate d’ufficio le denunce presentate dalle imprese artigiane ai vari Albi provinciali.
Il registro è pubblico ed tenuto dalla Camera di Commercio sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il Giudice del Registro delle Imprese è competente in caso:
di rifiuto dell’iscrizione nel registro delle imprese da parte dell’ufficio del registro;
• di inerzia dell’imprenditore nel richiedere l’iscrizione entro il termine fissato dall’ufficio del registro delle imprese , quando la stessa sia obbligatoria;
• di iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, per la cancellazione della stessa.

Normativa di riferimento

  • Codice Civile, artt. 2188, 2189, 2190, 2191, 2192.

Chi può richiedere il servizio

  • I soggetti interessati, siano essi persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche.

Documentazione necessaria

  • Ricorso corredato da tutta la documentazione atta a dimostrare le ragioni del ricorrente.

Come funziona

Il ricorso deve essere indirizzato al Giudice del Registro delle Imprese che provvede con decreto. Il decreto che pronuncia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.
Contro il rifiuto dell’iscrizione si può ricorrere entro otto giorni dalla comunicazione. Il giudice può anche disporre d’ufficio la iscrizione o la cancellazione nel registro delle imprese.
Si può presentare ricorso anche per chiedere l’annullamento del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese nel caso in cui, dopo la cancellazione stessa, emerga l’esistenza di crediti dell’impresa.
Contro il decreto del Giudice del Registro delle Imprese si può ricorrere al Tribunale, entro 15 giorni dalla comunicazione.

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • Facoltativa.

Costi

1 marca da bollo da 27 €
• Contributo unificato da 98 € (in marca da bollo)

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile, Piano Terzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Piano :

Terzo

Stanza :

36

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile

NOMINA O SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

L’arbitrato è un giudizio di carattere privato, che, in determinate materie, può sostituire la risoluzione della controversia ad opera del giudice.
Il giudizio viene demandato agli arbitri sulla base di un accordo tra le parti della controversia (convenzione di arbitrato).
La convenzione di arbitrato, può essere stipulata sia dopo che è insorta una controversia (compromesso), sia nell’ambito di un contratto (clausola compromissoria).

Normativa di riferimento

  • Codice di Procedura Civile, artt. 809, 810, 811 e 814.

Chi può richiedere il servizio

La nomina degli arbitri può essere chiesta:
direttamente dalle parti
• dagli arbitri già designati dalle parti (ad esempio, nel caso in cui le parti, avendolo pattuito, non abbiano trovato l’accordo per la nomina di un ulteriore arbitro).

 

Documentazione necessaria

• Istanza di nomina degli arbitri
• Convenzione di arbitrato

Come funziona

Il numero degli arbitri e il modo in cui saranno nominati devono essere stabiliti nella convenzione di arbitrato.

Gli arbitri devono essere in numero dispari (è possibile, quindi, che sia nominato un solo arbitro). Se nella convenzione manca l’indicazione degli arbitri, gli arbitri si intendono in numero di tre. Qualora invece la convenzione preveda un numero pari di arbitri, si intende che deve aggiungersi un arbitro. Gli arbitri necessari non indicati nella convenzione sono tutti nominati dal Presidente del Tribunale.

Le convenzioni di arbitrato possono prevedere che gli arbitri siano nominati dalle parti. In tal caso ciascuna delle parti deve comunicare all’altra, mediante atto notificato per iscritto, l’arbitro o gli arbitri che essa designa, con l’invito all’altra parte a designare il proprio o i propri. La parte che riceve la notificazione di tale invito deve notificare per iscritto, nei 20 giorni successivi, l’identità dell’arbitro o degli arbitri che a sua volta designa. Se questo invito non viene accolto nel termine, la parte che ha preso l’iniziativa può chiedere, con ricorso diretto, che la nomina degli arbitri della parte inadempiente sia fatta dal Presidente del Tribunale.

In genere, le convenzioni di arbitrato, che prevedono la nomina diretta degli arbitri ad opera delle parti, stabiliscono che ciascuna di esse nomini il proprio o i propri arbitri, che però non costituiscono la totalità del collegio (in genere, quando si prevede un collegio di tre arbitri, ciascuna parte designa un proprio arbitro). La nomina dell’ulteriore arbitro viene demandata direttamente all’accordo delle parti o degli stessi arbitri di parte, oppure, qualora tale accordo non venga raggiunto, ancora al Presidente del Tribunale.

Per quanto riguarda la sostituzione degli arbitri, per il caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più arbitri vengano a mancare, si deve provvedere in base a quanto stabilito nella convenzione di arbitrato. Anche in tal caso, spettano al Presidente del Tribunale medesimi poteri di supplenza per la nomina degli arbitri.

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • Facoltativa.

Costi

• 1 marca da bollo da 27 €
• Contributo unificato da 98 € (in marca da bollo)

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile, Piano Terzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Piano :

Terzo

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Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

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Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE

La nomina del curatore speciale è necessaria per rappresentare in giudizio una persona incapace, oppure una persona giuridica o associazione non riconosciuta o nei casi in cui sussiste un conflitto di interessi

Normativa di riferimento

  • Codice di Procedura Civile, artt. 78, 79 e 80.

Chi può richiedere il servizio

Il pubblico ministero
• La persona che deve essere rappresentata o assistita
• I congiunti prossimi della persona che deve essere rappresentata o assistita
• Il rappresentante stesso, in caso di conflitto di interessi
• Qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

Documentazione necessaria

Ricorso corredato da tutta la documentazione atta a dimostrare la necessità della nomina del curatore speciale.

Come funziona

L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al Presidente dell’ufficio giudiziario avanti al quale si intende proporre la causa.
Il Giudice provvede con decreto.

Modulistica

  •  Non disponibile.

Assistenza legale

  • Facoltativa.

Costi

• 1 marca da bollo da 27 €
• Contributo unificato da 98 € (in marca da bollo)

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile, Piano Terzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Piano :

Terzo

Stanza :

36

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile

NOMINA LIQUIDATORE

Nel caso di scioglimento di una società, occorre nominare un liquidatore che ha il compito di gestire la procedura e amministrare il patrimonio della società in scioglimento.
Nel caso di società di persone, i liquidatori sono nominati in accordo da tutti i soci. Se non si raggiunge un accordo, la nomina avviene da parte del Presidente del Tribunale.
Per le società di capitali, i liquidatori sono nominati dall’assemblea. Nel caso non si raggiunga la maggioranza prescritta oppure vi sia l’inattività o l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, i liquidatori sono nominati dal Presidente del Tribunale.

Normativa di riferimento

  • Codice Civile, artt. 2275 e 2450.

Chi può richiedere il servizio

I soci, gli amministratori o i sindaci di una società in scioglimento,
• Il Pubblico Ministero.

Documentazione necessaria

Ricorso corredato da tutta la documentazione atta a dimostrare la necessità della nomina del liquidatore.

Come funziona

Il ricorso è diretto al presidente del Tribunale o ad un magistrato delegato che provvede con decreto.

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • Necessaria.

Costi

1 marca da bollo da 27 €
• Contributo unificato da 98 € in marca da bollo (196 € per le società di capitali)

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile, Piano Terzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Piano :

Terzo

Stanza :

36

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile

NOMINA ESPERTO

Il Tribunale può nominare un esperto per la redazione di una relazione giurata.

Normativa di riferimento

  • Codice Civile art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti); art. 2343 bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori); art. 2437 ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni); art. 2501 (Relazione degli esperti) e 2545 undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione).

Chi può richiedere il servizio

Il ricorso per la nomina dell’esperto può essere promosso da:
chi conferisce beni in natura o crediti
• l’alienante (in caso di acquisto da parte della società di beni o crediti di promotori, fondatori, soci o amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale)
• dal socio che recede
• dalle società partecipanti in caso di fusioni, incorporazioni
• dagli amministratori in caso di proposta di delibera di una società.

Documentazione necessaria

Ricorso corredato da tutta la documentazione atta a dimostrare la necessità della nomina di un esperto per la redazione di una relazione giurata

Come funziona

Il Giudice designato provvede con decreto.
Per quanto riguarda la rescissione di un socio, in caso di contestazione sulla determinazione del valore da liquidare, esso è determinato entro 90 giorni dall’esercizio di diritto del recesso.

Modulistica

  • Non disponibile.

Assistenza legale

  • Facoltativa.

Costi

1 marca da bollo da 27 €
• Contributo unificato da 98 € in marca da bollo (196 € per le società di capitali)

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile, Piano Terzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.


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