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Tribunale di Catania - Ministero della Giustizia

Tribunale di Catania
Ti trovi in:

Procedure esecutive

Piano :

PRIMO

Stanza :

32-33

Ubicazione:

Cancelleria esecuzioni mobiliari, solo telematicamente (per eventuali informazioni stanze 32-33), primo piano, via Francesco Crispi 268 Catania

ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

Nell’espropriazione presso terzi si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Normativa di riferimento

  • Artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile.

Chi può richiedere il servizio

  • Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori.

Documentazione necessaria

Entro il giorno prima dell’udienza in citazione il creditore procedente deve depositare:

  • il titolo esecutivo
  • il precetto
  • nota di iscrizione a ruolo contenente la dichiarazione del valore del precetto. Ove si tratti di materia esente, indicare la materia di esenzione (lavoro; famiglia; minori: vedi voce “costi”).
  • ammissione al gratuito patrocinio (in caso di ammissione al beneficio) 
  • versamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria 
  • copia conforme all’originale dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto

 

Come funziona

Per l’espropriazione mobiliare presso terzi è competente il giudice del luogo dove le cose si trovano.
Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario del circondario del Tribunale competente, e depositato telematicamente entro gg. 30 dalla riconsegna del verbale di pignoramento al creditore istante.

Modulistica

  • Non presente.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Contributo unificato di 139,00 € (43,00 € se si procede per importo inferiore a 2.500 €)
  • N.1 marca da bollo da 27,00 €

 

I costi non sono dovuti nei seguenti casi:

  • Crediti di lavoro
  • Assegni di mantenimento della prole
  • Nei casi in cui il titolo esecutivo è costituito da sentenza di divorzio o separazione

Dove si richiede

  • Cancelleria esecuzioni mobiliari, solo telematicamente (per eventuali informazioni stanze 32-33), primo piano, via Francesco Crispi 268 Catania

Piano :

PRIMO

Stanza :

34

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Ubicazione:

Cancelleria esecuzioni presso il debitore, stanza 34, primo piano, via Francesco Crispi 268, Catania,

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

L’esecuzione in forma specifica si verifica nei casi in cui il diritto del creditore può essere soddisfatto nella sua identità specifica. In altre parole, l’esecuzione si traduce nella consegna di un bene o nel compimento di un’attività che ne costituisce lo specifico oggetto.

L’esecuzione in forma specifica può essere di due tipi:

  • L’esecuzione per consegna o rilascio: il creditore deve avere la disponibilità materiale di una determinata cosa, sia essa mobile o immobile
  • L’esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare: il creditore deve conseguire la specifica prestazione di fare oggetto del suo diritto, oppure l’eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di fare.

Normativa di riferimento

  • Artt. 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Chi può richiedere il servizio

  • Può essere richiesta da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.

Documentazione necessaria

Il ricorso è depositato in cancelleria allegando:

  • il titolo esecutivo;
  • l’atto di precetto.

Come funziona

  • Nel caso di esecuzione di consegna o rilascio il precetto contiene, oltre alle indicazioni ex 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi e viene consegnato all’ufficiale giudiziario.
  • L’ufficiale giudiziario comunica almeno 10 giorni prima al debitore che è tenuta a rilasciare il bene entro il giorno e l’ora in cui procederà. Ad esecuzione avvenuta, deposita il verbale di rilascio in originale presso la cancelleria esecuzioni mobiliari presso il debitore (stanza 34).
  • Si deposita ricorso al Giudice competente del luogo in maniera cartacea, o telematica previo contatto telefonico con la cancelleria esecuzioni mobiliari presso il debitore (stanza 34).

Modulistica

  • Non presente.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Contributo Unificato di 139,00 €
  • Marca da bollo da 27,00 € per diritti forfettari di notifica

Dove si richiede

  • Cancelleria esecuzioni presso il debitore, stanza 34, primo piano, via Francesco Crispi 268, Catania, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

PARTECIPAZIONE ALLE ASTE

Con l’ordinanza di vendita il Giudice ordina la vendita dei beni immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come descritto nella relazione di Consulenza Tecnica, è fissata la base d’asta e le modalità di vendita.
La vendita degli immobili ha l’obiettivo di trasformare i beni pignorati in denaro liquido.
Viene quindi tenuta un’asta in cui è possibile fare un’offerta per acquistare il bene pignorato.

Normativa di riferimento

  • Art. 571 del codice di procedura civile.

Chi può richiedere il servizio

  • Tutti possono partecipare all’asta per l’acquisto del bene pignorato ad eccezione del debitore.
  • Possono partecipare sia persone fisiche che società ed altri enti.
  • E’ possibile partecipare personalmente o a mezzo di procura legale.

Documentazione necessaria

  • Per partecipare all’asta è necessario presentare istanza con indicati
  • Dati anagrafici, codice fiscale, regime patrimoniale, residenza, recapito telefonico
  • Copia di carta d’identità e del tesserino di codice fiscale

Nel caso di società o altri enti

  • Carta d’identità del legale rappresentante
  • Visura camerale aggiornata o altro documento equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i suoi poteri e i dati della società o ente

Come funziona

VENDITA SENZA INCANTO

  • L’offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e riportare all’esterno i seguenti dati:
  • Nome di chi deposita l’offerta
  • Nome del professionista delegato
  • Giorno dell’udienza fissata per l’esame delle offerte
  • Data di presentazione dell’offerta
  • Nome del giudice delle esecuzioni.
  • L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal deposito.
  • All’interno dell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare, il prezzo offerto (maggiore o uguale al prezzo base di vendita).
  • Nell’udienza, il giudice o il delegato aprono le buste e deliberano sulla convenienza delle offerte. Se vi sono più offerte valide si procede ad una gara al rilancio.
  • Il termine di pagamento è di 90 giorni dall’aggiudicazione.

VENDITA ALL’INCANTO

  • L’offerta deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto fissata nell’avviso. Bisogna indicare nell’offerta:
  • Il numero della procedura
  • Il lotto che si intende acquistare.
  • Il pagamento del prezzo deve essere effettuato entro 60 giorni. Se l’istante non partecipa senza giustificato motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a norma di legge.

Modulistica

  • A1 – istruzioni essenziali per partecipare alle vendite giudiziarie
  • A2 - istruzioni partecipazione vendite immobiliari
  • A3 – schema domanda partecipazione vendita immobiliare con incanto

Mod. A4 – schema domanda partecipazione vendita immobiliare senza incanto

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • E’ necessario allegare all’offerta Marca da bollo da 16 €
  • Cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto da versare con assegno circolare non trasferibile

Lista degli allegati

Allegati

PROCEDIMENTO RISCOSSIONE SPECIALE

Riscossione Sicilia S.p.A. può iniziare un pignoramento mobiliare o un pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del Giudice.
Nei casi, invece, di pensioni I.N.P.S. e di altre tipologie (appalti), Riscossione Sicilia S.p.A. deve ottenere il pignoramento tramite il Tribunale, seguendo la procedura prevista dagli artt. 543 e 554 c.p.c.
Nel caso di pignoramento di beni mobili del debitore effettuato in proprio, Riscossione Sicilia S.p.A. deve richiedere al Giudice l’autorizzazione a trattenere il ricavo dell’asta.

Normativa di riferimento

  • Art. 3 D.L. 30 settembre 2005, n. 203, D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Chi può richiedere il servizio

  • Riscossione Sicilia S.p.A.

Documentazione necessaria

Dichiarazione dell’agente riscossore è da depositarsi con:
• nota di iscrizione a ruolo relativa all’esecuzione
• cartelle esattoriali

Modulistica

  • Non presente.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Esente.

Piano :

PRIMO

Stanza :

1

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale Civile – Registro Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 1,

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PERSONE E SOCIETÀ NON FALLIBILI

La crisi da sovraindebitamento si verifica quando un soggetto vive un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (ovvero tra i pagamenti che deve effettuare) ed il patrimonio liquidabile, e non abbia possibilità di far fronte ai propri impegni.
Il soggetto in crisi può accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Normativa di riferimento

  • Legge 3/2012 (Capo II – Sezione I), integrata e modificata dalla legge 221/2012.

Chi può richiedere il servizio

Il servizio riguarda i soggetti non fallibili (privati in genere, professionisti, piccoli imprenditori, etc.). Attività commerciali che contemporaneamente abbiano:
• attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 € nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività (se di durata inferiore)
• ricavi lordi non superiori a 200.000 € nei medesimi esercizi
• ammontare di debiti non scaduti non superiore a 500.000 €

Documentazione necessaria

La proposta di accordo deve essere depositata con:
• l’elenco di tutti i creditori
• l’indicazione delle somme ad essi dovute
• l’attestazione della fattibilità del piano rilasciata dell’organismo di composizione della crisi
• altro specificamente previsto dall’art 9 legge 3/2012

Come funziona

  • Verificata la sussistenza dei requisiti, il giudice fissa immediatamente un’udienza.
  • L’organismo di composizione della crisi dà avviso ai creditori della proposta del debitore e della fissazione di udienza.
  • All’udienza il giudice dispone, per un massimo di 120 giorni, il blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; provvedimento che è inefficace per i titolari di crediti impignorabili (come, ad es., i crediti alimentari).
  • Dopo l’udienza, i creditori che vogliono aderire all’accordo devono far pervenire all’organismo di composizione della crisi una dichiarazione sottoscritta con cui manifestano il proprio consenso alla proposta.
  • L’accordo potrà essere omologato solo se viene così prestato il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.
  • Dalla data dell’omologazione dell’accordo e per un periodo non superiore ad un anno, scatterà un nuovo blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Modulistica

  • Non presente.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

• Contributo unificato di 98 €
• Diritti di cancelleria di 27 €

Dove si richiede

  • Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale Civile – Registro Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

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