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Tribunale di Catania - Ministero della Giustizia

Tribunale di Catania
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Famiglia

Piano :

Piano Primo

Stanza :

Stanza 1

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale”

SEPARAZIONE CONSENSUALE

E’ la separazione legale che intercorre tra i coniugi quando vi è accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) che regolamenteranno la vita della famiglia dopo la separazione. Qualora mancasse tale accordo sarà necessaria una separazione di tipo giudiziale. Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo Procedure alternative al ricorso in tribunale.

Normativa di riferimento

  • art. 158 c.c., artt. 706 e seguenti c.p.c.

Chi può richiedere il servizio

Coniugi in maniera congiunta, da soli oppure con l’assistenza di un avvocato difensore, eventualmente anche ciascun coniuge con un proprio difensore.

Documentazione necessaria

• Ricorso per separazione consensuale rinvolta al Presidente del Tribunale (in doppia copia, firmato da entrambi i coniugi)
• Estratto dell’Atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove il matrimonio è stato celebrato
• Stato di famiglia e Certificato di residenza di entrambi i coniugi o autocertificazione
• Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 1.11.001).

Come funziona

Il ricorso va indirizzato al Presidente del Tribunale nel cui territorio ha la residenza o il domicilio almeno uno dei coniugi, con le firme di entrambi i coniugi da apporre innanzi al funzionario competente. Il ricorso, su carta semplice, deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi e va presentato alla cancelleria del Tribunale da entrambi i coniugi muniti di documento d’identità in corso di validità.  All’udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d’identità. Non è ammessa la procura notarile conferita ad un terzo per la sostituzione del coniuge in udienza; in caso di impedimento a comparire dell’uno o dell’altro coniuge può essere chiesto il rinvio dell’udienza producendo documentazione attestante l’impedimento. Al momento della presentazione della domanda di separazione verrà rilasciato il numero di iscrizione a ruolo (unitamente ad una copia del verbale di udienza e della scheda Istat, che, debitamente compilate e non firmate, dovranno essere presentate in udienza). Le parti devono prendere personalmente visione in Cancelleria del giorno e dell’ora dell’udienza fissata per la comparizione consegnando il verbale di udienza compilato. La copia del decreto di omologa può essere richiesta in cancelleria.

Modulistica

  • Non presente.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Contributo unificato da 43 €

Piano :

Piano Primo

Stanza :

Stanza 1

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale”

DIVORZIO CONGIUNTO O CONTENZIOSO

Il servizio gestisce le richieste di divorzio, ovvero di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Il divorzio è congiunto nei casi in cui ci sia accordo tra i coniugi sulle condizioni del divorzio (affidamento dei figli, assegni di mantenimento, godimento casa coniugale, etc.). Il divorzio è invece contenzioso nei casi in cui i coniugi non abbiano raggiunto un completo accordo sulle condizioni del divorzio stesso. Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo Procedure alternative al ricorso in tribunale.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 898/1970, modificata dalla legge n. 74/1987. Legge n. 55/2015.

Chi può richiedere il servizio

I coniugi stessi. Il divorzio può essere chiesto dopo un determinato periodo di tempo dalla separazione dei coniugi:

  • 6 mesi dopo la separazione consensuale: il periodo decorre dal momento in cui è stato ufficialmente raggiunto l’accordo tra i coniugi;
  • 12 mesi dopo la separazione giudiziale: il periodo decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al giudice.

Documentazione necessaria

  • Estratto dell’Atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove il matrimonio è stato celebrato
  • Stato di famiglia e Certificato di residenza di entrambi i coniugi o autocertificazione
  • Sentenza di separazione con passaggio in giudicato e decreto di omologa della separazione in copia conforme
  • Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 1.11.011).
  • Nel caso di divorzio contenzioso, è necessario anche presentare le dichiarazioni dei redditi dei coniugi relative agli ultimi tre anni.

Come funziona

Il ricorso deve essere sempre diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi. Nel divorzio contenzioso, nel caso in cui un coniuge sia residente all’estero o irreperibile, la domanda si propone al Tribunale di residenza o domicilio del ricorrente.
La domanda è da presentare in carta semplice e deve contenere:

  • Il Tribunale che deve pronunciarsi
  • Le generalità dei coniugi
  • L’oggetto della domanda
  • Gli elementi su sui si fonda la richiesta di divorzio
  • Indicazioni sull’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

All’udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.
La sentenza di divorzio viene inviata allo Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio solo dopo il passaggio in giudicato.
Il passaggio in giudicato è certificato dall’ufficio rilascio copie su richiesta di parte.

 

Modulistica

  • Non presente.

Assistenza legale

  • Necessaria.

Costi

  • Contributo unificato da 43 € per il divorzio congiunto,
  • Contributo unificato da 98 € per il divorzio giudiziale.

Piano :

Primo

Stanza :

1

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale”

MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

In seguito ad un provvedimento di separazione (consensuale o giudiziale) o di divorzio (congiunto o contenzioso) è possibile modificarne le condizioni attraverso un apposito procedimento.
La modifica delle condizioni è possibile qualora sia cambiata la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati o in casi in cui ricorrano giustificati e importanti motivi.
La modifica delle condizioni di separazione o divorzio è applicabile anche ai provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati.
Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo Procedure alternative al ricorso in tribunale.

Normativa di riferimento

  • Legge 898 del 1970 e successive modifiche, art. 710 del c.p.c.

Chi può richiedere il servizio

Il ricorso può essere presentato da una delle due parti, oppure da entrambe le parti, con l’assistenza di un legale.

Documentazione necessaria

  • Stato di famiglia e di residenza dei coniugi o autocertificazione
  • Copia autentica dell’atto di separazione o di divorzio con passato in giudicato
  • Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 4.11.601).

Come funziona

La domanda deve essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza di almeno una delle parti.
Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.

Modulistica

  • Non presente.

Assistenza legale

  • Necessaria.

Costi

  • Contributo unificato di 98 €

Cos'è

In alcuni casi la legge consente delle procedure alternative rispetto al ricorso in Tribunale. Tali procedure riguardano i seguenti servizi:

  • Separazione consensuale,
  • Divorzio congiunto,
  • Modifiche alle condizioni di separazione e divorzio.

Le procedure alternative offrono la possibilità di rivolgersi al proprio Comune o di procedere con una negoziazione assistita da uno o più avvocati.

IN COMUNE INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

I coniugi che vogliono separarsi consensualmente (far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso) o divorziare congiuntamente (ottenere lo scioglimento del matrimonio civile) o ottenere la modifica concorde delle condizioni di separazione o divorzio, possono comparire innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, ovvero il Sindaco o un suo delegato.
Questa procedura può essere utilizzata a condizione che:
• vi sia completo accordo tra i richiedenti
• non vi siano figli non economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave
• l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio l’uso della casa coniugale o l’assegno di mantenimento).

L’Ufficiale di Stato Civile competente è quello del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui l’atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto.
Non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU’ AVVOCATI

La procedura è finalizzata a far sì che i coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, possano arrivare ad un accordo entro un certo termine.

Se non si è in presenza di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap, l’accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se non ravvisa irregolarità rilascia agli avvocati il nulla-osta. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni copia autenticata dell’accordo all’Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per le necessarie annotazioni.

Invece, nei casi in cui ci sono figli nelle condizioni sopra citate, l’accordo raggiunto con l’assistenza dell’avvocato deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli lo autorizza. Ove invece ritenga che non vi sia questa rispondenza lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che dispone la comparizione dei coniugi entro 30 giorni, quindi provvede senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita ha lo stesso valore dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.

Piano :

Primo

Stanza :

1

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale”

SEQUESTRO DEI BENI DEL CONIUGE SEPARATO

All’emissione del provvedimento di separazione, il giudice può stabilire a favore di un coniuge il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia redditi propri sufficienti. Il diritto di ricevere il mantenimento spetta al coniuge cui non sia addebitabile la separazione. L’entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato. In caso di inadempienza degli obblighi stabiliti nel provvedimento, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato. I soggetti terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, possono essere obbligati a versare una parte di esse direttamente agli aventi diritto.

Normativa di riferimento

  • Art. 156 del codice civile

Chi può richiedere il servizio

  • Il coniuge che ha ricevuto dal giudice il diritto a ricevere somme di mantenimento.

Documentazione necessaria

  • Nessuna.

Come funziona

Il ricorso è diretto al Tribunale che provvede in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico ministero. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti. In seguito ad una sentenza di divorzio non è più necessario adire l’autorità giudiziaria in quanto, ai sensi dell’art.8 della legge 897/70, basta notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute.

Modulistica

  • Non presente.

Assistenza legale

  • Non necessaria.

Costi

  • Marca da bollo da 27 €

Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale”, Piano Primo, Stanza 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.


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