Piano :
Terzo
Stanza :
39
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
L’accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere proposti dall’imprenditore.
Per presentare la domanda di accordo di ristrutturazione, l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o insolvenza.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA
L’imprenditore in stato di crisi, ha la facoltà di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso.
L'accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia sin dal giorno della pubblicazione.
Tale pubblicazione produce due importanti effetti:
L'istanza di sospensione viene pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto (di inizio o prosecuzione) delle azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisire titoli di prelazione se non concordati, sin dalla data di pubblicazione.
In seguito, il tribunale, verificata la documentazione presentata dall'imprenditore, fissa con decreto l'udienza entro 30 giorni, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa.
All'udienza, ove venga riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire all'accordo di ristrutturazione dei debiti, il tribunale dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione nei successivi sessanta giorni, entro i quali va depositato l'accordo definitivo corredato della relazione redatta dal professionista.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
MODULISTICA
ASSISTENZA LEGALE
COSTI
DOVE SI RICHIEDE
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare, Piano Terzo, Stanza 39, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Piano :
Terzo
Stanza :
39
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Ubicazione:
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare
CONCORDATO FALLIMENTARE
Il concordato fallimentare, a differenza del concordato preventivo, che costituisce un'autonoma procedura concorsuale, rappresenta una delle forme di chiusura del fallimento, per il tramite di un accordo tra il fallito o un terzo e i creditori, ove vengano rispettate determinate condizioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
COME FUNZIONA
La proposta di concordato è presentata al giudice delegato, il quale, valutata la ritualità della stessa, previo parere del curatore e del comitato dei creditori, ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando un termine entro il quale gli stessi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso (art. 125 L.F.), dovendosi ritenere, in caso contrario, consenzienti (art. 128, ultimo comma, L.F.).
Nel delineare le modalità di votazione e di formazione della maggioranza, l'art. 128 L.F. stabilisce, in via generale, che il concordato è approvato se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 127.
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione (a mezzo posta elettronica certificata) al proponente, affinchè possa richiedere l'omologazione del concordato, ai creditori dissenzienti e al fallito, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine per la proposizione di eventuali opposizioni.
Se entro quel termine non vengono proposte opposizioni, secondo il disposto del novellato art. 129, comma 4, L.F., il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.
Tale forma di pubblicità è funzionale anche all'eventuale proposizione del reclamo dinanzi alla corte di appello, che pronuncerà in camera di consiglio (art. 131 L.F.).
Scaduti i termini per l'opposizione o esaurite le impugnazioni previste dall'art. 129 L.F., la proposta acquista efficacia e il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento (compresi coloro che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo), ferma restando la possibilità per gli stessi di agire per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso (art. 135 L.F.). Spetta agli organi della procedura (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori) sorvegliare l'esecuzione del concordato, in modo che lo stesso venga adempiuto secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
Ex art. 137 L.F., il concordato omologato, può essere risolto, ad istanza di ciascun creditore, nell'ipotesi di mancata costituzione delle garanzie promesse o di inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso. Il successivo art. 138 L.F. dispone che il concordato possa essere annullato dal tribunale su istanza del curatore o di qualunque creditore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
In entrambi i casi, la sentenza che risolve o che annulla il concordato, riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
MODULISTICA
ASSISTENZA LEGALE
COSTI
DOVE SI RICHIEDE
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare, Piano Terzo, Stanza 39, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Piano :
Terzo
Stanza :
39
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30 / 12.30
Ubicazione:
Palazza di Giustizia Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare
ISCRIZIONE PRIVILEGI
Per l’iscrizione di una riserva di proprietà o di un atto di privilegio speciale, è necessario depositare:
COSTI
DOVE SI RICHIEDE
Palazza di Giustizia Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare, piano 3° stanza 39, dal lunedì al venerdì 8.30 / 12.30. Non è necessaria assistenza legale
Piano :
Terzo
Stanza :
39
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30 / 12.30
Ubicazione:
Palazza di Giustizia Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare
CANCELLAZIONE PRIVILEGI
Per la cancellazione di una riserva di proprietà o di un atto di privilegio speciale, è necessario depositare:
COSTI
DOVE SI RICHIEDE
Palazza di Giustizia Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare, piano 3° stanza 39, dal lunedì al venerdì 8.30 / 12.30. Non è necessaria assistenza legale
Piano :
Terzo
Stanza :
37
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30 / 12.30
Ubicazione:
Palazza di Giustizia Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare
RIABILITAZIONE
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO
COSTI
MODULISTICA
DOVE SI RICHIEDE
Palazza di Giustizia Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare, piano 3° stanza 37, dal lunedì al venerdì 8.30 / 12.30. Non è necessaria assistenza legale